Premessa
Ciascuno dei segmenti costitutivi del delitto associativo mafioso è oggetto di un costante aggiornamento giurisprudenziale.
La condotta di partecipazione è ovviamente al centro di questo processo evolutivo ed è stata interessata da molteplici decisioni delle Sezioni unite penali.
I progressivi aggiornamenti giurisprudenziali
Il punto di partenza è agevolmente identificabile nella pronuncia Mannino del 2005 delle Sezioni unite.
Fu allora chiarito che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” – idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (di recente Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180).
Assai più di recente, le Sezioni Unite Modaffari hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi e che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889, che, in motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell’affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l’altro, ai poteri di chi propone l’affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).
In particolare, le Sezioni Unite ‘Modaffari’ hanno sottolineato che “La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel “prendere parte”. L’opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa “fa parte” di cui all’art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa“. Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, pertanto, l’affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali, rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205).
Premesso che, in tema di reati associativi, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essi siano, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703), il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. “messa a disposizione”, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Rv. 271169).
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Rv. 271698, la quale, in motivazione, ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione mafiosa).
Questa ricostruzione nasce dalla considerazione che la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui all’art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, indipendenti dall’esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l’utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250).
Si è pertanto riconosciuto che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l’associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest’ultimo (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280349; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, Rv. 274077, con riferimento ad una fattispecie relativa alla moglie di un capo clan che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell’andamento del traffico di stupefacenti gestito dall’organizzazione; Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Rv. 278425), sebbene non sia sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un’attività di carattere continuativo e fiduciario di “veicolatore abituale di notizie”, idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 273336, in fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l’ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente). Analogamente, rappresenta un comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l’essere posti a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l’essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all’inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 in fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell’affiliato, del grado di “capo bastone giovane” all’interno di una cosca locale di ‘ndrangheta); va infatti considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all’interno di un’organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Rv. 270315, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l’appartenenza dell’imputato alla ‘ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).
La condotta partecipativa può, ancora, consistere nell’attività di “paciere”, svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all’attività ed al funzionamento dell’organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest’ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825, in fattispecie in cui l’attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell’organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti); nella condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale (Sez. 6, n. 13444 del 10/03/2016, Rv. 266925).
Da questa sintetica rassegna dei più recenti approdi giurisprudenziali di legittimità, emerge dunque che la condotta partecipativa deve consistere nell’assunzione, stabile, di un ruolo dinamico nella vita del sodalizio, essendo insufficiente il mero status di affiliato, che può costituirne solo un indice, laddove allo stesso non si correli la realizzazione di un qualsivoglia “apporto” alla vita dell’associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015 Rv. 265536).
Tanto ciò è vero che è stato pure affermato che il possesso della cd. “dote di ‘ndrangheta”, pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non è sufficiente a provare l’effettiva operatività dell’associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Rv. 281054).
Nel quadro così delineato, s’impone la delimitazione della tipicità della condotta di partecipazione “verso il basso”, ovvero verso le forme di mera vicinanza o di contiguità compiacente, penalmente irrilevante, anche sulla base, naturalmente, della prova della condotta processualmente raggiunta, alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Rv. 269207: “Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”, frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva, con i medesimi, movimentazioni di denaro)“.
Nella medesima prospettiva, è stato di recente precisato (Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Rv. 282090) come la sola appartenenza all’organismo centrale di un’organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie cosa nostra), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato (fattispecie relativa ad una strage in cui la partecipazione morale all’attentato stragista dell’appartenente all’organismo di vertice dell’associazione criminale era stata desunta dall’adesione silente prestata al momento deliberativo della strage da parte della “Commissione di fine anno“).
Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un ‘diritto penale del fatto’, e non dell'”autore’, va ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Rv. 263953).
