La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 4838/2023 è tornata sul diritto al silenzio ribadendo che non è senza conseguenze il suo esercizio da parte dell’imputato.
La Suprema Corte ritiene non condivisibile l’affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale nell’ evidenziare che l’imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell’onere della prova.
La cassazione ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell’imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426).
Non si può quindi affermare che la decisione di un imputato di rimanere in silenzio durante il procedimento penale non debba necessariamente avere implicazioni quando il tribunale sarà chiamato a valutare le prove contro di lui.
D’altro canto (…) gli standard internazionali stabiliti in questo settore, pur prevedendo il diritto al silenzio e il privilegio contro l’autoincriminazione, tacciono su questo punto.
Se il trarre conclusioni sfavorevoli dal silenzio di un imputato violi l’articolo 6 è, quindi, una questione da determinare alla luce di tutte le circostanze del caso, con particolare riguardo alle situazioni in cui possono essere tratte le inferenze, al peso riconosciuto al silenzio dai giudici nazionali nella valutazione delle prove ed al grado di coercizione inerente alla situazione in concreto verificatasi» (Corte EDU, Grande Camera, 08/02/1996, caso John Murray c. Regno Unito, § 47).
Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea pare essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio.
Più precisamente, lo ius tacendi, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto.
Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell’imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all’imputato.
Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all’imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l’esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come “riscontro” a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averill c. Regno Unito).
In conclusione, non deve essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, anche se di carattere residuale e complementare e in presenza di univoci elementi probatori di accusa.
