Giudizio abbreviato e utilizzo delle dichiarazioni auto-indizianti: il discrimine della “sollecitazione” (di Riccardo Radi)

Spontaneità, coercizione, sollecitazione le parole che determinano quando possono o non possono essere utilizzate le dichiarazioni auto-indizianti nel giudizio abbreviato.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 3286/2023 ha stabilito che le dichiarazioni auto-indizianti sollecitate dalla polizia giudiziaria non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.

La Suprema Corte premette che pur attribuendo al giudizio abbreviato il carattere di un procedimento “a prova contratta“, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, ha affermato che “tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio”.

La cassazione ha affermato che non rilevano nel giudizio abbreviato <<né l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte “secundum legem”, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio•è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale» e, tuttavia, va «attribuita piena rilevanza», anche in questo tipo di giudizio, «alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunti “contra legem”,  la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito>>(Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).

Tali principi di diritto non hanno smesso di operare a seguito dell’introduzione del comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017 n. 103.

La disposizione in esame stabilisce, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato determini “la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”.

Muovendo da queste premesse sono state ritenute utilizzabili nel giudizio abbreviato “le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione” (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752).

Ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., infatti, la spontaneità delle dichiarazioni fa venir meno il divieto di utilizzabilità sancito in termini assoluti dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e ne consente anche l’utilizzazione dibattimentale, sia pure entro i ristretti limiti di cui all’art. 503, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Così ricostruite le coordinate ermeneutiche del caso, occorre chiedersi se le dichiarazioni rese da C. alla polizia giudiziaria – dichiarazioni che, nel caso di specie, furono trasfuse in un “verbale di sommarie informazioni” ex art. 351 cod. proc. pen. – possano considerarsi «spontanee»; condizione questa imprescindibile perché la disposizione di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. possa trovare applicazione.

La circostanza che gli operanti abbiano aperto un verbale di sommarie informazioni – abbiano quindi formulato domande alle quali la persona sentita era tenuta a rispondere – impone di concludere in senso negativo.

Perché le dichiarazioni siano “spontanee“, infatti, non basta che siano state rese “senza alcuna coercizione”, è necessario che siano state rese anche “senza alcuna sollecitazione” e l’apertura di un verbale di sommarie informazioni costituisce una evidente ed innegabile sollecitazione a dichiarare. Se a ciò si aggiunge che (come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso) gli operanti aprirono il verbale di “sommarie informazioni” a seguito del riconoscimento della persona che doveva essere sentita “quale probabile autore di furto su autovettura avvenuto il 01/05/2017 alle ore 1:15”, appare evidente che a C. fu chiesto di fornire la propria versione di fatti dei quali poteva essere informato solo perché indiziato di averli commessi.

Pertanto, egli avrebbe dovuto essere sentito sin dall’inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini e le sue dichiarazioni sono affette da inutilizzabilità “patologica” ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Si osserva in proposito che, quando consente l’utilizzazione processuale delle spontanee dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria (che può riceverle, ma non sollecitarle), l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. postula che le dichiarazioni non siano rese nel corso di un “esame”: atto processuale in cui un soggetto è convocato dall’autorità procedente (sia essa autorità giudiziaria o di polizia) per essere escussa sui fatti per cui si procede, con l’obbligo di comparire, di rispondere e di dire la verità.

In questo caso, infatti, la particolare natura e struttura dell’atto compiuto fa sì che debba operare l’art. 63 del codice di rito, informato al principio del “nemo tenetur se detegere” (sull’argomento Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Rv. 273209).