La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 4911 depositata il 6 febbraio ha ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è viziata da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento dì ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando“, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema dì contraddittorio tra le parti.
La Suprema Corte ribadisce che una siffatta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.
Infatti, il disposto dell’art. 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell’atto nullo.
Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (Cfr. Sez.5, n.2511 del 24/11/2016, dep.18/01/2017, Rv.269050; Sez. 5, n.51522 del 30/09/2013, Rv.257892; Sez. 5, n.18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; Sez. 3, n.8159 del 26/11/2009, dep.02/03/2010, Rv.246255).
Nel caso esaminato, il difensore dell’imputato era presente all’udienza del giudizio di primo grado del 14.09.2020, nel corso della quale veniva rigettata la richiesta di rinvio per audizione del consulente di parte e revocata la relativa ammissione, ma non formulava l’eccezione di nullità e all’esito della discussione concludeva nel merito (chiedendo l’assoluzione dell’imputato); ai sensi dell’art.182, comma 2, cod. proc. pen. La parte pregiudicata, presente all’atto era tenuta, invece, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell’atto nullo.
