La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4928 depositata il 6 febbraio 2023 ha stabilito che il termine previsto dall’articolo 108 cpp è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all’udienza.
La Suprema Corte ricorda che la ratio dell’istituto del termine a difesa, previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., deve essere infatti individuata nella tutela della persona dell’imputato.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il difensore non abbia diritto in ogni caso al rinvio dell’udienza per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo, deve essere bilanciata con il principio della sua ragionevole durata (così Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016 Rv. 267804).
Inoltre, l’eventuale violazione in riferimento alla mancata concessione o limitata concessione di termine deve essere eccepita a verbale immediatamente dal difensore: “Il ricorrente, invero, non ha dedotto di aver tempestivamente eccepito l’incongruità del termine a difesa immediatamente dopo la sua concessione e, pertanto, non può più far valere l’eventuale correlata nullità”.
Al riguardo, chiosa la cassazione va ricordato che “la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua …” Cassazione sezione 5 numero 4808 del 3.02.2023 e Cassazione sezione 1, n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823.
