La registrazione di un colloquio tra presenti e la necessità di sequestrare lo strumento utilizzato per la registrazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 46204/2022 ha stabilito che in tema di registrazione privata eseguita da uno dei partecipi alla conversazione registrata il mancato sequestro dello strumento con cui è stata eseguita la registrazione non condiziona l’utilizzabilità del documento fonico.

La Suprema Corte ha ricordato che è utilizzabile la registrazione privata eseguita da uno dei partecipi alla conversazione registrata e senza intervento o impulso da parte di organi della Polizia Giudiziaria, come verificatosi nella fattispecie, non essendovi prova che l’iniziativa assunta dal privato fosse stata in qualche modo sollecitata o indotta dalla polizia giudiziaria (vedi, Sezioni U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466-01; Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, Rv. 263526).

Altrettanto pacifico e consolidato è il principio secondo cui l’acquisizione al processo della documentazione fonica del colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 cod. proc. pen., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (Sez. 2, n. 7035 del 29/01/2014, Rv. 258551; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015, Rv. 265624).

Infine, osserva la cassazione con riguardo al mancato sequestro dello strumento con cui è stata eseguita la registrazione, è del tutto evidente che la necessità di acquisire il supporto telematico contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie non potendosi tale atto considerarsi un requisito di forma che possa condizionare l’utilizzabilità del documento legittimamente acquisito agli atti del procedimento, essendo solo doverosa la verifica dell’attendibilità della registrazione, anche nel senso dell’assenza di manipolazioni che devono essere specificamente dedotte e non solo astrattamente ipotizzate.