La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 3111/2023 ha stabilito che chi si comporta da avvocato senza avere esercitato quelle prerogative che a detta professione sono riferibili non è punibile per l’esercizio abusivo della professione.
La Suprema Corte ritiene errata l’applicazione della disposizione di cui all’art. 348 cod. pen.
Invero, per come risulta dalla lettura delle sentenze di merito, la condotta di esercizio abusivo viene individuata nell’aver simulato la professione di avvocato.
In particolare, l’imputato, simulandosi avvocato e associato allo studio legale dell’avv. D. e approfittando dell’esistenza di mandati professionali che le persone offese avevano in precedenza conferito al suddetto legale, continuava ad accreditarsi come avvocato nonostante la collaborazione fosse cessata, tenendo i rapporti con i clienti, organizzando periodiche riunioni, in cui fingeva di ragguagliarli sullo stato di avanzamento dei rispettivi procedimenti e avanzava continue richieste di denaro.
Inoltre, si è precisato come l’esame della documentazione acquisita escluda che abbia intentato le cause per cui venne pagato.
Pertanto, pur potendo la fattispecie in esame comprendere anche gli atti professionali non strettamente riservati, ma anche quelli caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale (Sez. U., n. 11545 del 23/03/2012, Cani, Rv. 251819 -01), occorre pur sempre che siano espressione di esercizio della professione.
Nel caso di specie, gli atti di carattere strumentale indicati a corredo della condotta di avvocato (consulenza, attività informativa, riunioni con i clienti) risultano caratterizzati da falsa rappresentazione, costituendo l’ennesimo artifizio posto in essere dall’imputato per avvalorare il raggiro inizialmente realizzato al fine di ottenere continui indebiti versamenti.
Il disvalore del fatto, dunque, è unicamente accentrato sulla truffa, di cui ricorrono gli elementi costitutivi.
L’esercizio abusivo, infatti, punisce il colpevole non per essersi comportato da avvocato, ma per avere esercitato quelle prerogative che a detta professione sono riferibili. Una conclusione, del resto, aderente all’oggettività giuridica della fattispecie costituita dall’interesse pubblico che determinate attività non vengano svolte da soggetti privi della necessaria idoneità.
Quindi è ravvisabile la truffa ma non l’esercizio abusivo della professione di avvocato.
