Avvocati: l’obbligo di colleganza cede al dovere di difesa (di Riccardo Radi)

L’obbligo di colleganza – che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdf) – se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa.

La norma deontologica impone all’avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza. (Cnf n. 247/2018).

Eccezione a questo principio è che siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022