In tema di prove la difesa e non solo, in realtà anche il pubblico ministero e l’eventuale parte civile, ha una freccia nel proprio arco che poche volte viene utilizzata: la citazione a prova contraria prevista dall’articolo 468 comma 4 c.p.p.
È bene premettere che ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen.: “le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell’articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”.
Precisate le modalità formali di ammissione, nonché la possibilità che i testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste vengano presentati anche direttamente al dibattimento, al comma 4 del medesimo articolo si prevede che “in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”.
A riguardo, alcuni precedenti della cassazione affermano che “la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista non può essere esercitata dalla parte che non abbia depositato la propria lista nel termine indicato, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen., salva la possibilità del giudice di disporre ex officio l’assunzione di nuovi mezzi di prova nei limiti di cui all’art. 507 cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 17222 del 22/01/2010, Rv. 246998).
Secondo un diverso orientamento interpretativo, invece, “la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa” (Sez. 5, n. 2815/2014 del 12/11/2013, Rv. 258878; v. anche Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Rv. 246613, dove si ribadisce che “il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest’ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell’ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell’istruzione dibattimentale”, e Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Rv. 267863).
Quindi la possibilità di procedere alla richiesta di prova contraria è possibile sino alla pronuncia dell’ordinanza di ammissione delle prove e tale esegesi trova conforto dalla stessa motivazione della citata Sezione 4, n. 17222 del 22/01/2010, espressiva dell’indirizzo opposto; vi si legge infatti che “la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista è attribuita dall’art. 468 cod. proc. pen., comma 4, a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste. Tale facoltà non può pertanto essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta conseguentemente inammissibile […], salva la possibilità del giudice di procedere d’ufficio all’ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 507 cod. proc. pen., nei limiti in cui ne ritenga l’assunzione assolutamente necessaria”.
A sostegno delle argomentazioni ora riportate, ed in particolare circa la necessità del previo deposito di una lista testimoniale propria, la sentenza in esame richiamava un precedente del 1995; nella massima ufficiale di detta pronuncia, però, era stato chiarito che “il diritto di ciascuna parte di presentare testimoni direttamente al dibattimento a prova contraria sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata dalla controparte nel termine di cui all’art. 468 cod. proc. pen., è evidentemente subordinato dal comma quarto del precitato articolo alla presentazione della lista della controparte.
Al di fuori di questa ipotesi, è inammissibile la deduzione di prova testimoniale nel dibattimento, salvo il caso di dimostrata impossibilità di farlo tempestivamente” (Sez. 4, n. 8033 del 10/04/1995, Rv. 202023).
Pertanto, ciò che è indefettibile è che vi sia stata la presentazione di una lista testimoniale della controparte, lista che verta su determinate circostanze: ed è su quelle circostanze che, in ipotesi, dovranno essere indicati i testimoni a prova contraria, senza alcuna necessità che chi intenda introdurne abbia già curato una lista propria.
Non sarà dunque possibile per l’imputato – come nel caso esaminato da Sez. 4, – contrastare in dibattimento, con un testimone a prova contraria non indicato in una lista tempestivamente depositata, una prova documentale prodotta dall’accusa; ma alla difesa di quello stesso imputato sarà certamente consentito di richiedere in udienza che un soggetto venga sentito a prova contraria sulle circostanze oggetto dell’escussione di testi indotti dal P.M. o dalla parte civile, indipendentemente dall’avere formalizzato una lista testimoniale.
Lista che, ove si intendesse un presupposto meramente formale dell’ammissibilità di un’istanza ex art. 468 comma 4, potrebbe del resto vertere su circostanze del tutto diverse.
Deve, dunque, essere osservato che con la prova contraria la parte avversa gioca in un campo delimitato da chi ha introdotto la prova diretta: essa può introdurre testimoni ulteriori e diversi, ma incontra un limite invalicabile nelle circostanze dedotte e indicate da chi ha richiesto la prova diretta.
A nulla rileva, pertanto, che una parte sappia già dell’esistenza di un testimone comunque informato su aspetti rilevanti della regiudicanda: ove si intenda sollecitare l’audizione di quel soggetto su temi specifici, se ne dovrà inserire il nominativo in una lista da presentare ai sensi del comma 1 del più volte ricordato art. 468 cod. proc. pen., ma qualora si abbia solo interesse a dedurre in senso contrario rispetto alle circostanze introdotte dalle altre parti, anche attendendone le determinazioni in ordine alle richieste istruttorie, l’istanza di escussione del medesimo ben potrà provenire da chi non abbia depositato liste di sorta.
La definitiva conferma della correttezza della tesi qui esposta si ricava dalla logica: pretendere che sui medesimi temi di prova i testimoni vengano di regola indicati già a prova diretta, significa invertire l’ordine logico delle prove e l’onere della prova tra le parti, perché la parte dovrebbe preoccuparsi di dimostrare che determinate circostanze non sussistono, o sono diverse da come dedotte, ancora prima di sapere se la parte che ha interesse a provare dette circostanze introduca le medesime come tema di prova nelle proprie liste.
Del resto, la centralità della prova contraria, in piena sintonia con i principi ispiratori del processo penale e con i precetti costituzionali, ha trovato formale consacrazione nel disposto dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove, indicate a discarico, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico) non a caso richiamato dall’art. 606, lett. d), cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, all’evidente fine di far assurgere l’eventuale violazione a specifico motivo di ricorso per cassazione (mancata assunzione di prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 comma 2).
Ricordiamo che per i testi “a confutazione” vige lo statuto di favore dell’art. 468 cod. proc. pen., che non soffre il termine perentorio per il deposito (cfr. Sez. 5, n. 41662 del 14/4/2016, Rv. 267863).
Chiosiamo ricordando che la richiesta ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen., seguita alla mancata ammissione per tardività della lista testi del difensore, deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5, n. 55829 del 8/10/2018, Rv. 274623).
Giova rammentare che il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 4/3/2022, Rv. 282962).
