La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4337 depositata l’1° febbraio 2023 ha ricordato che nel caso di sospensione condizionale subordinata all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato salva l’ipotesi che quest’ultimo abbia espressamente allegato elementi specifici che facciano dubitare della sua capacità economica.
La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte ha negli anni più recenti affermato che, nel caso di sospensione condizionale subordinata all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 28359; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348 – 01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510 – 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280407 – 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Rv. 279648 – 01; Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P., Rv. 278381 – 02; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Rv. 271179-01; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, Rv. 271731 – 01).
Giurisprudenza di legittimità più risalente aveva ritenuto che il giudice della cognizione, qualora avesse subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, dovesse procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Rv. 263675 – 01; Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013, Rv. 255665 – 01), affermando, poi, che, in tali casi, sussistesse comunque l’obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato e, ancor di più, quando vi fosse un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Rv. 277604 – 01).
Nel caso esaminato non rileva il contrasto interpretativo sopra evidenziato, giacché l’imputato non ha provveduto ad allegare elementi concreti che facciano dubitare della sua capacità economica, sicché è del tutto irrilevante che i giudici di merito non abbiano effettuato accertamenti e non abbiano motivato sul punto.
