Indagini preliminari e mancato rispetto dei termini per espletarle: nuovi diritti e facoltà per indagato e persona offesa ex art. 415-ter (di Riccardo Radi)

Si ricorda che nel codice di rito è stato introdotto l’art. 415-ter, così rubricato: “Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari”.

In pratica, in caso di inerzia del PM e scaduti i termini previsti per l’espletamento delle indagini, sia la persona offesa e sia l’indagato hanno il diritto e la facoltà, se hanno fatto richiesta in tal senso, di essere avvisati del deposito degli atti nella segreteria del PM medesimo.

Sappiamo tutti che spesso i fascicoli rimangono giacenti nelle stanze dei PM per anni: ebbene ora non sarà più così o almeno le intenzioni del legislatore sono queste.

Quando il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria e la parte offesa o l’indagato potrà attivarsi per accelerare la definizione del procedimento.

La prima osservazione è che tutti gli avvocati devono aggiornare la modulistica per gli atti di nomina: sia per gli indagati e sia per le persone offese è necessario aggiungere una nuova postilla che richiama l’articolo 415-ter cpp., chiedendo di essere “informati della conclusione delle indagini ai sensi dell’articolo 415-ter c.p.p.”.

Noi l’abbiamo pensata così, naturalmente si apprezzano osservazioni o suggerimenti in merito: “Si dichiara di voler essere informati della conclusione delle indagini e di voler esercitare la facoltà di esaminare ed estrarre copia degli atti ai sensi dell’art. 415-ter, comma 1 c.p.p.

Per comodità riportiamo il nuovo articolo introdotto, in neretto il richiamo alla nuova possibilità prevista per le parti:

Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell’articolo 415-bis.

Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 415- bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell’articolo 415-bis.

Ricapitoliamo: scaduto il termine di cui all’art. 407-bis, comma 2, il P.M. deve effettuare la discovery depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l’avviso di deposito.

L’avviso previsto dall’art. 415-ter c.p.p. riconosce all’indagato e alla parte offesa la facoltà di accedere agli atti di indagine nel caso in cui il pubblico ministero non rispetti il termine di riflessione con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini.

Se alla scadenza di tale termine il P.G. non riceve l’avviso di deposito e se non dispone l’avocazione, ordina con decreto al P.M. di notificarlo entro venti giorni a indagato e persona offesa.

Se decorso un mese dalla notifica dell’avviso di discovery o dalla notifica al P.M. del decreto del P.G. non sono state assunte le determinazioni sull’azione penale, l’indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni (si applica, in tal caso, la disciplina processuale descritta dall’art. 415-bis c.p.p. nuova formulazione).

Per adesso ci fermiamo qui, alla prossima per esaminare una nuova questione tra le tante che ci attendono in questi giorni.