Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 185/2023 (udienza del 13 settembre 2022), approfondisce il tema dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Fatto
In entrambi i gradi di merito SP è stato riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale.
Il suo difensore ricorre per cassazione.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio ha preliminarmente ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale: – attribuendogli la sottrazione delle scritture contabili della fallita e, in particolare, evidenziando come avesse ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori e non l’avesse consegnata al curatore senza fornire alcuna plausibile spiegazione; – e ravvisando – senza argomentare in maniera puntuale – la sussistenza del dolo specifico prescritto per la detta ipotesi di reato.
Ha precisato che all’imputato è stata contestata proprio tale ipotesi di bancarotta documentale (prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall.), il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, sebbene l’imputazione abbia altresì fatto riferimento all’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (evento che rileva per la diversa ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, pure contemplata dall’art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall.
Ha evidenziato poi che la Corte territoriale ha, invece, ritenuto l’imputato responsabile dell’omessa tenuta della contabilità nel periodo, pur breve, in cui ha ricoperto la carica di amministratore unico della S SRL, senza esporre in alcun modo gli elementi in forza dei quali è pervenuta a tale conclusione, pur discostandosi dalla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e nonostante – allorché ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo – abbia invece riportato che egli ha ricevuto la contabilità dai precedenti amministratori.
Ciò che più conta, secondo il collegio, è che il giudice d’appello ha attribuito all’imputato il dolo generico, indicato nella consapevolezza che la confusa, caotica o inesistente tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ormai chiarito che per la sussistenza dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, punibile a titolo di dolo generico (tra le molte, Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 – 01).
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio.
Massima
Per la sussistenza dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, punibile a titolo di dolo generico.
