Separazione dei processi: le valutazioni processuali del processo-madre non confluiscono nel “nuovo processo” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 3966 depositata il 31 gennaio 2023 ha stabilito che nel processo generato dalla separazione non confluiscono le valutazioni processuali, che restano valide solo all’interno del processo-madre, ma non sono esportabili, trattandosi di valutazioni processuali con efficacia limitata al procedimento nel quale vengono effettuate.

Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta. respingeva la prima richiesta di concordato relativa alla posizione di F.A. e separava la sua posizione, che veniva affidata ad un nuovo collegio, di fronte al quale veniva avanzata una nuova richiesta di concordato, che non veniva presa in considerazione, dato che il nuovo collegio riteneva che l’appello fosse inammissibile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che la sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello sarebbe illegittima in quanto il rigetto del primo concordato implicava l’apertura del rapporto processuale e, dunque l’ammissibilità dell’impugnazione.

Decisione

La Suprema Corte ricorda che la separazione di una posizione processuale genera un “nuovo” processo nel quale le acquisizioni probatorie del primo sono utilizzabili secondo le ordinarie regole di trasmigrazione delle prove (sulla utilizzabilità delle sentenze ai sensi dell’art. 238 – bis cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 1529 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258565).

Nel processo generato dalla separazione non confluiscono, invece, le valutazioni processuali, che restano valide solo all’interno del processo-madre, ma non sono esportabili, trattandosi di valutazioni processuali con efficacia limitata al procedimento nel quale vengono effettuate.

Si afferma cioè che la separazione di una posizione processuale genera un nuovo procedimento nel quale le prove assunte nel primo saranno utilizzabili secondo le ordinarie regole codicistiche, mentre le valutazioni processuali effettuate nel procedimento-madre, comprese quelle in ordine alla ammissibilità dell’impugnazione, non hanno alcun rilievo nel nuovo processo generato dalla separazione.

Nel caso in esame l’appello di V.A. veniva giudicato inammissibile dal collegio di fronte al quale è stato celebrato il processo “separato” che, sul punto, aveva piena discrezionalità e non era vincolato dalle decisioni assunte nel procedimento che aveva generato la separazione.