La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 3513 depositata il 27 gennaio ha stabilito che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.
La Suprema Corte ha rilevato che è pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.
In particolare, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.
Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).
Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi.
Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all’art. 133 c.p., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell’ottica della non menzione.
