Sentenza di non doversi procedere per gli “irreperibili” (ora imputati “assenti”) tra calcoli di prescrizione dei singoli reati e l’individuazione delle future udienze (di Riccardo Radi)

Grandi manovre al tribunale di Roma per tutti i processi dei cosiddetti “irreperibili”.

Del tutto inedita è la previsione contenuta nell’art. 420-quater totalmente riformulato dal legislatore delegato in attuazione dell’art. 1, comma 7, lett. e) della legge delega e con la quale viene disciplinata l’ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell’imputato disposte dal giudice abbiano dato esito negativo.

Ho appena partecipato ad una udienza davanti alla sezione 7 ove il giudicante è stato costretto all’ennesimo rinvio in attesa delle indicazioni da parte della presidenza del tribunale più grande di Europa.

La presidenza deve individuare ed indicare ai giudicanti le date fisse indicate dal comma 4 dell’articolo 420 quater c.p.p. per la prosecuzione del processo da indicare nella sentenza di non doversi procedere in caso di rintraccio dell’imputato assente.

La novità della riforma Cartabia è di prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, stabilendo, altresì, che, fino alla scadenza del doppio dei termini individuati nell’articolo 157 c.p., una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all’autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

In realtà la fissazione della nuova udienza per il proseguimento del giudizio in caso di rintraccio dell’imputato deve essere indicata nella sentenza di non doversi procedere e quindi tutti i tribunali devono individuare delle udienze ad hoc per tutti i processi interessati dalla novità prevista dall’articolo 420-quater cpp.

A tal fine l’art. 23, d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto un meccanismo automatico di fissazione dell’udienza, stabilendo che, nel caso in cui la persona sia rintracciata nel primo semestre dell’anno, essa è fissata il primo giorno non festivo del mese di settembre, mentre quando il rintraccio avvenga nel secondo semestre, l’udienza è fissata il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo.

Correlativamente, per assicurare l’attuazione di tale disposizione, è stato introdotto l’art. 132-ter disp. att. cod. proc. pen. il quale stabilisce che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con la sentenza di non luogo a procedere nei giorni stabiliti dal comma 5 dell’art. 420-quater.

In tal modo si è inteso sollevare il giudice dall’onere di eseguire tale adempimento volta per volta e accorciare i tempi per la sua celebrazione, evitando di dover eseguire una ulteriore notifica del provvedimento di fissazione.

Non solo il giudice in sentenza deve indicare i termini massimi di prescrizione di ciascun reato contestato.

Per comodità ecco il testo dell’articolo:

Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

1. In caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

2. La sentenza contiene: a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì; a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno; c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà; d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e la stessa sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l’imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6

Prima considerazione, la nuova pronuncia di cui all’art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato.

Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p. ai fini della prescrizione.

Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.

La sentenza è inappellabile ed ha un’efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata ad essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali indicati nella sentenza stessa, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata (art. 420-sexies).

La sua definitività è ancorata al decorso di un temine stabilito ad hoc dal legislatore ed individuato nel decorso del doppio dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 cod. pen., termine che può in concreto essere anche molto lungo e la cui previsione si giustifica al fine di evitare che l’interessato si sottragga maliziosamente allo svolgimento del processo.

Sul punto, è stato effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche -con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p.- la prescrizione resta sospesa.

Per tutto tale lasso di tempo, la pronuncia di tale sentenza determina la sospensione della prescrizione, secondo quanto dispone l’art. 159, ultimo comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022.

L’incerta natura della sentenza ex art. 420-quater lascia altresì nel dubbio lo status assunto dalla persona nei cui confronti è pronunciata.

Se è vero, infatti, che la Relazione illustrativa afferma che, poiché essa definisce il processo, il soggetto nei cui confronti è emessa “non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato”, tuttavia tale conclusione non sembrerebbe armonizzarsi con la previsione secondo la quale, durante il tempo delle ricerche, le misure cautelari custodiali non perdono efficacia (art. 420-quater, comma 7).

Chiosiamo con la constatazione che la natura incerta della sentenza appare al momento un “problema” di lana caprina in confronto con le difficoltà iniziali per rendere effettiva la novità prevista della sentenza di non doversi procedere che conterà molto ai fini statistici per raggiungere l’agognato obiettivo imposto dall’Europa per i denari del PNRR.