Processo disciplinare sportivo alla Juventus: le motivazioni della condanna (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Il 20 gennaio scorso la Corte federale d’appello della FIGC (Federazione italiana gioco calcio), accogliendo parzialmente il ricorso della Procura federale contro la precedente decisione della Corte federale d’appello a Sezioni unite n. 89 del 27 maggio 2022, ha irrogato alla società FC Juventus SPA la sanzione di 15 punti di penalizzazione scontabili nella stagione sportiva in corso e inibizioni di varia durata (da otto mesi nel minimo a 30 mesi nel massimo) a undici suoi dirigenti.

Sono stati invece prosciolti tutti gli altri club deferiti e precisamente Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, così come i rispettivi amministratori e dirigenti.

Dalle motivazioni della sentenza (allegata in calce al post) si ricava che la Juventus è stata riconosciuta responsabile di un illecito disciplinare sportivo.

Esso è stato compiuto, secondo i giudici federali, attraverso l’esposizione in bilancio di plusvalenze fittizie.

A tal proposito, si legge in sentenza che “Scopo del processo sportivo  non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico – cioè riferito a più operazioni e più annualità – come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch’esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all’esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione”.

Il risultato di simili pratiche è così delineato: l’earning manipulation (manipolazione del guadagno, ndr) incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili“.