La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 2694 depositata il 23 gennaio 2023 ha ribadito che la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare.
Le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall’art. 273 cod. proc. pen., non sono, infatti, estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (così Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01, e Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01).
Ne consegue che, in sede di misure cautelari reali, il giudice deve limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad operare un attento controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale sulla base del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus commissi delicti (vedi fra le tante Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069 – 01).
Nel ricorso la difesa invoca una sorta di efficacia “estensiva” del giudicato cautelare personale sulla diversa misura reale, come se le due rispondessero in realtà ad una medesima ratio e fossero sostenute da identica finalità sostanziale.
Orbene, questa tesi non può essere accolta, né è prevista dalla disciplina, emergendo invero evidente, per un verso, la diversità dei diritti che vengono in considerazione nelle due cautele di cui trattasi (ribaditi, da ultimo, da Sez. U, n. 18954 del 31/3/2016, Capasso, Rv. 266789) e, per altro verso, le differenti esigenze – anche di natura processuale – che le stesse mirano a soddisfare: quelle di cui all’art. 274 cod. proc. pen., quanto alle misure personali, quella di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze o che sia agevolata la commissione di un altro reato, quanto alle cautele reali.
Dal che, la conclusione per cui l’eventuale caducazione di una di queste misure non ha alcuna immediata – ed obbligata – incidenza anche sulla sussistenza delle altre, di diversa natura, quando congiuntamente disposte, come invece dedotto dal ricorrente.
Pertanto, deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Rv. 272514-01).
