A ottobre, a breve distanza dall’insediamento del nuovo Parlamento, il deputato Edmondo Cirielli ha presentato una proposta di legge (classificata col numero 333 AC ed allegata in calce al post) finalizzata a modificare la contravvenzione prevista dagli artt. 5, comma 1, L. 152/1975, che punisce l’uso ingiustificato di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Lo stesso comma vieta in ogni caso l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
La condotta prevista dal primo periodo è attualmente punita con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Se il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.
È inoltre previsto l’arresto facoltativo del contravventore colto in flagranza di reato.
A parere del proponente, tuttavia, questa complessiva regolamentazione è inadeguata per difetto.
Perché, a suo dire, “Sempre più frequentemente, infatti, frange di soggetti violenti senza scrupoli, infiltrate all’interno di manifestazioni pacifiche e autorizzate, danno luogo a devastazioni, scontri e tafferugli, rendendosi irriconoscibili sia alle Forze dell’ordine sia alla videosorveglianza per mezzo del travisamento del loro volto“.
Individuato il problema, ecco la soluzione proposta dal deputato Cirielli: “Una condotta criminale, quindi, dolosamente preordinata allo scontro e alla violenza, che non può continuare ad essere disciplinata a mero livello di «contravvenzione», ma che merita di essere elevata a «delitto» e di ricevere una sanzione penale adeguata alla sua pericolosità sociale. La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge di accentuare il rango penale del travisamento, disciplinandolo come «delitto» e introducendo, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, le sanzioni della reclusione e della multa. Analogamente, il disvalore sociale della fattispecie di reato impone di prevedere, sul versante procedurale, l’arresto obbligatorio (e non facoltativo) nelle ipotesi di flagranza di reato […] È prevista, infine, una speciale aggravante all’articolo 5 della legge n. 152 del 1975 nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosiddetta «arma impropria», cioè di uno degli strumenti (non considerato espressamente arma da punta o da taglio) chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona, di cui all’articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975“.
Segue l’auspicio che segue a sua volta ad un senso di urgenza: “Per l’attualità dei suoi contenuti e per la rilevanza del bene giuridico dell’ordine pubblico nella nostra società, si auspica che la presente proposta di legge possa ricevere la più ampia condivisione e la più rapida approvazione possibili“.
Diamo adesso un rapido sguardo agli effetti della proposta ove venisse approvata.
Se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni pubbliche o in luogo pubblico, l’attuale sanzione (da uno a due anni di arresto, da 1.000 a 2.000 euro di ammenda) viene inasprita (da uno a quattro anni di reclusione e multa da 3.000 a 10.000 euro) e dà luogo ad un delitto laddove al momento c’è una contravvenzione. L’arresto in flagranza, oggi facoltativo, diventa obbligatorio.
Viene inoltre introdotta un aggravante se il colpevole porta con sé un oggetto compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (e qui l’elenco si fa sterminato: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, capsule sferiche marcatrici).
Ove l’aggravante sia applicata nella sua estensione massima, la pena edittale detentiva massima può arrivare a cinque anni e quattro mesi di reclusione.
Si interviene infine sul delitto attualmente previsto dall’art- 5-bis, L. 152/1975 il quale punisce attualmente con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Nella proposta Cirielli la pena per questa condotta deve essere aggravata e passare da due a sei anni di reclusione.
Questo è quanto.
Ci concediamo una battuta sdrammatizzante.
Si immagini il Carnevale di Venezia che peraltro debutterà nei prossimi giorni.
È innegabile che si tratti di una manifestazione che si svolge in luoghi pubblici.
Lo è pure che i partecipanti indosseranno maschere, cioè mezzi atti a rendere difficoltoso il loro riconoscimento.
Prevediamo per il futuro retate di massa e carceri veneziani stracolme.
