Parte civile nel processo penale: la verifica del “petitum” quale discrimine per la revoca della costituzione ex art. 82 comma 2 c.p.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 3424, depositata il 26 gennaio 2023, ha esaminato la questione della verifica dell’identità (petitum) dell’azione civile proposta nell’apposito giudizio rispetto a quella avanzata nel processo penale.

Nel caso esaminato la corte di merito aveva disposto la revoca della costituzione della parte civile avendo “queste esercitato la medesima azione in sede civile, chiedendo anche a quel giudice che accertasse la falsità della scheda testamentaria e decidesse di conseguenza sul regolamento successorio”.

Ricorrono in cassazione le parti civili che sostengono di avere adito il giudice civile per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della loro costituzione nel processo penale.

Decisione

La Suprema Corte rileva che corrisponde al vero quanto sostenuto nel ricorso dalle parti civili, in quanto nell’odierno processo penale, le parti civili, avevano chiesto, accertata la falsità del testamento, il risarcimento dei danni derivanti loro da tale illecito penale, mentre con l’azione civile proposta in sede propria (è stato allegato al ricorso l’atto di citazione), gli stessi (ed altri possibili eredi legittimi) avevano citato l’imputato chiedendo che, sempre accertata la falsità del testamento di S.S., fosse dichiarata aperta la successione per legge del medesimo (con i previ atti conservatovi del patrimonio del de cuius).

Pertanto è evidente che, pur muovendo dal medesimo presupposto, l’accertamento della falsità dell’atto di ultima volontà del dante causa, e, quindi dalla stessa causa petendi, le due azioni si differenziassero per il petitum, nel processo penale il risarcimento dei danni, nel processo civile l’apertura della successione legittima.

Ne deriva che la corte distrettuale ha errato nel ritenere fosse applicabile il disposto dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen. che prevede come “la costituzione si intende revocata se la parte civile., promuove l’azione davanti al giudice civile“.

Si deve, infatti, ricordare che la giurisprudenza della cassazione ha costantemente affermato come, al fine di ritenere la citata revoca implicita, occorra, appunto, verificare se l’azione civile sia la stessa proposta in sede penale.

In particolare, lo si è sottolineato tutte le volte che il giudice penale aveva deliberato solo sull’ “an” della pretesa risarcitoria da reato e la parte civile aveva poi adito, prima della definitività della pronuncia penale, il giudice civile per vedersi liquidato il “quantum” del danno già riconosciuto. In tal senso, a titolo meramente esemplificativo: Sez. 4, n. 43374 del 24/05/2007, Rv. 237907; Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, Rv. 270457; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Rv. 243800; Sez. 4, n. 29234 del 23/05/2013, Rv. 256831.

Se, dunque, il principio di diritto non può che essere quello presupposto in tali pronunce – l’identità dell’azione civile proposta nell’apposito giudizio rispetto a quella avanzata nel processo penale – ne deriva che, anche nelle ulteriori ipotesi che si possano verificare (diverse dal separato giudizio sull'”an” e sul “quantum”), dovrà verificarsi tale identità al fine di ritenere la revoca implicita prevista dall’art. 82 del codice di rito.

Nell’odierna fattispecie, si è visto come, pur muovendo dalla medesima causa petendi della falsità del testamento, il petiturn azionato fosse indubitabilmente diverso (nel processo penale, il risarcimento dei danni da fatto illecito, nel processo civile la declaratoria di apertura della successione legittima) dando così luogo a distinte azioni (si segnala in generale sull’identità delle azioni civili Sez. 1 civile, n. 15817 del 07/06/2021, Rv. 661584).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto.