La condanna a pena sostitutiva articolo ex 545 bis cpp (di Riccardo Radi)

In questi giorni nei tribunali, alla lettura delle sentenze di condanna in assenza della concessione della sospensione condizionale della pena, avrete fatto caso che il giudicante indica l’impossibilità di applicazione dell’articolo 545 bis cpp per l’assenza dell’imputato e la mancanza di procura speciale da parte del difensore.

Cosa prevede il nuovo articolo 545 bis del codice di procedura penale?

La Riforma Cartabia all’art. 31 del decreto attuativo inserisce, al titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l’art. 545, l’art. 545-bis.

Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato.

Il giudice può richiedere altresì all’ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall’articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell’udienza possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo, integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Secondo la nuova previsione, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena e ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti.

L’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria; se, invece, può aver luogo la sostituzione con tale pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni, ne dà contestualmente avviso alle parti e al competente Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e sospende il processo.

La necessità di raccogliere informazioni quanto più possibile attuali e dettagliate induce a ritenere che l’udienza, prevista quale mera eventualità, divenga, nei fatti, la prassi più diffusa.

Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina, poi, i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.

Agli stessi fini, il giudice può altresì acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 la certificazione di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

La partecipazione delle parti alla descritta procedura si estrinseca nella facoltà di presentare documentazione presso l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna e memorie presso la cancelleria del magistrato procedente, fino a cinque giorni prima dell’udienza.

La disposizione non prevede un limite per il deposito della documentazione, a differenza di quanto sancito per le memorie, la qual cosa induce a ritenere che essa debba essere interpretata nel senso che anche il deposito della documentazione deve avvenire in tempo utile alla trasmissione di quanto depositato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna al magistrato, in vista dell’udienza.

Le nuove pene sostitutive sono previste dagli articoli 55, 56, 56-bis e 56-quater della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal decreto attuativo, disciplinano, rispettivamente, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.

All’udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice – lo stesso che ha disposto la condanna – deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall’UEPE (o dalla polizia giudiziaria) gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato:

a) se il giudice ritiene di poter sostituire: integra il dispositivo “indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti”;

b) se il giudice ritiene di non poter sostituire, conferma il dispositivo.

Si rileva, allo stato e in attesa di un adeguamento delle strutture territoriali dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna, la ristrettezza delle tempistiche per ottenere le informazioni necessarie dall’UEPE che di regola necessita di un periodo ben più lungo di 60 giorni per l’elaborazione di un programma di trattamento nell’ambito del rito speciale della MAP, pertanto il rinvio a soli 60 giorni è utopistico e ci saranno rinvii almeno nell’ordine di 6 mesi.