Sbatti il “mostro” in prima pagina anche quando è stato assolto (di Riccardo Radi)

La gogna mediatica merita un ristoro prevedendo che l’imputato assolto, con sentenza irrevocabile o prosciolto, abbia dai mass-media lo stesso trattamento di visibilità e diffusione della notizia di quando venne data agli inizi del procedimento giudiziario nei suoi confronti.

Il 27 gennaio è stata pubblicata la proposta di legge numero 632 (allegata in calce al post) che prevede le “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”.

La proposta di legge punta a potenziare le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali affinché possa provvedere ai sensi dell’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove, a seguito di richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile di una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online non dia pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero non lo faccia con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.

Negli ultimi anni, il trattamento di dati giudiziari nel contesto dell’informazione è stato uno dei temi sui quali maggiormente si è concentrato l’impegno del Garante, in ragione della particolare delicatezza dei dati in questione e del fatto che in tale ambito, come affermato dallo stesso Garante nella sua relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, “siano state frequentemente riscontrate condotte palesemente illecite o verosimilmente tali” (Doc. CXXXVI, n. 3, della XVIII legislatura, pagina 130).

In considerazione del significativo impatto che la divulgazione di dati riguardanti le vicende giudiziarie di una persona può avere sulla sua identità personale e sociale, risulta dunque importante garantire che l’aggiornamento delle notizie veicolate all’opinione pubblica sia effettuato con modalità appropriate, come stabilito dalla stessa Autorità, tra l’altro, con il provvedimento n. 71 del 9 aprile 2020.

Del resto, la Corte di cassazione, fin dal 2012, con la nota sentenza n. 5525, ha affermato che “le notizie di cronaca giudiziaria non possono prescindere dall’essere aggiornate rispetto alla successiva evoluzione, altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera “.