Modifica della disciplina delle impugnazioni senza disposizioni transitorie: si applica il regime vigente alla data di emissione della decisione impugnata (di Vincenzo Giglio)

Che succede quando una legge modifica il regime delle impugnazioni e non contiene disposizioni transitorie che sanciscano esplicitamente l’applicazione del principio “tempus regit actum“?

Quale criterio bisogna seguire in casi del genere?

A questi quesiti risponde la Suprema Corte con la sentenza n. 49447/2022 emessa dalla quinta sezione penale in esito all’udienza del 18 ottobre 2022.

La decisione è seguita ad un ricorso presentato dalla parte offesa contro un decreto di archiviazione.

Il collegio decidente ha constatato che l’impugnazione è stata depositata entro il termine di quindici giorni dalla conoscenza del decreto ed ha ritenuto che fosse tempestiva.

Ha altresì chiarito che all’impugnazione del decreto, emesso il 5 giugno 2017, si applicava il regime normativo vigente a quella data e non quello successivo, introdotto dalla L. n. 103/2017, vigente alla data dell’impugnazione.

Massima

Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, l’applicazione del principio tempus regit actum, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione.