
Quando il difensore commette una serie di errori procedurali o scelte processuali opinabili che incidono sulla permanenza in carcere dell’imputato si può configurare la colpa grave ex articolo 314 cpp?
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 3299 depositata il 25 gennaio stabilisce che non può configurarsi nei confronti dell’imputato la colpa grave ex articolo 314 cpp da profili difensivi di negligenza e imperizia a cui egli è estraneo.
La Suprema Corte ha stabilito che non sono ascrivibili all’imputato le scelte difensive.
Osserva la cassazione che il giudice di merito ha infatti evidenziato che la richiesta di riesame era stata circoscritta al solo tema della scelta della misura, in rapporto alle esigenze cautelari, senza alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Così come in un’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., presentata al G.i.p. venne, ancora una volta, chiesta dalla difesa la sola sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari e non anche la revoca della misura per carenza di gravità indiziaria.
La Difesa poi non si attivò per formulare richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la ricognizione personale dell’indagato.
Anzi – argomenta il giudice di merito – la Difesa rimase inerte rispetto al mancato deposito della richiesta di incidente probatorio da parte del pubblico ministero, così dimostrando di non avere interesse ad anticipare l’attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari.
Tali argomentazioni, però, lungi dal dimostrare la sussistenza della colpa grave dell’imputato, sottolineano soltanto l’inadeguatezza della strategia processuale perseguita dal difensore e dunque individuano profili di colpa a carico di quest’ultimo e non dell’instante.
Si tratta quindi di argomentazioni inidonee a fondare una reiezione della domanda di equa riparazione, non potendosi far carico all’instante di profili di negligenza e imperizia a cui egli è estraneo, poiché non può revocarsi in dubbio che la valutazione di delicati profili tecnico-giuridici, come l’elaborazione del contenuto degli atti defensionali, l’individuazione delle questioni oggetto di impugnazione e il promovimento di iniziative processuali di elevata tecnicità, come quelle inerenti all’incidente probatorio, costituisca esclusiva prerogativa del difensore, onde l’inadeguatezza della linea difensiva non può essere addebitata all’imputato come profilo di colpa grave rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.
L’inadeguatezza della strategia processuale del difensore non configura la colpa grave rilevante ex art. 314 cpp.

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