Quali sono le domande suggestive e quali quelle nocive?
Al giudicante è permesso fare domande suggestive?
Il giudicante può fare anche le domande nocive?
Agli interrogativi, per nulla scontati, risponde la cassazione con una descrizione chiara e soprattutto con esempi concreti di domande che inficiano la credibilità del teste.
La questione è stata affrontata dalla cassazione sezione 2 con la sentenza numero 47081/2022 che ha ricordato che l’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l’acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma soltanto con modalità diverse da quelle prescritte. (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014), Rv. 260872 – 01).
In merito alle domande suggestive la Suprema Corte ricorda l’indirizzo giurisprudenziale, largamente prevalente, secondo cui in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta. (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 – 01; vedi anche Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790 – 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899 – 01; Sez. 1, 13387 del 16/05/2013, Rv. 259728 – 01; Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240261 – 01; Sez. 3, n. 4721 del 12/12/2007, Rv. 238794 – 01).
Giova ricordare che esiste una querelle nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per il giudice di formulare domande suggestive.
Un primo orientamento afferma che nel corso dell’esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale potrebbe rivolgere al testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle nocive, ritenuta utile a fornire un contributo per l’accertamento della verità (cfr. sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240261; sez. 1 n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899; sez. 3 n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790-01).
Un secondo orientamento, di contro, afferma il principio secondo cui il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi dell’art. 499 cod. proc. pen., comma 2 per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo (sez. 3, n. 7373 del 18/01/2012, B., Rv. 252134-01; n. 25712 dell’11/05/2011, M., Rv. 250615-01).
La questione rimane aperta, anche se non possiamo tacere che le ultime pronunce hanno avuto modo di affermare il principio secondo cui il divieto di domande suggestive non si applica a quelle poste dal giudice, che può rivolgere al teste ogni domanda ritenuta utile all’accertamento dei fatti (da ultimo Sez. 5, n. 24873 del 25/02/2022) ad esclusione di quelle nocive; in relazione a queste ultime, comunque, la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell’acquisizione dell’atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l’impugnazione, mentre la delibazione del giudice dell’impugnazione deve limitarsi a giudicare la motivazione resa circa l’eccezione proposta, non potendo spingersi a valutare direttamente la gestione del teste da parte del decidente (Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899; Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Rv. 249890; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone e altri, Rv. 242255).
Quindi permane l’interrogativo iniziale: il giudice può fare le domande suggestive o nocive?
Riportiamo due massime di segno diametralmente opposto:
Il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive (Sez. 3, 21627/2015).
Il divieto di porre domande suggestive al teste vale anche per il giudice (Sez. 4, 15331/2020).
Nel richiamare quest’ultima sentenza è interessante andare a leggere cosa dice la Suprema Corte sezione 4 con la sentenza numero 15331/2020 ove si risponde all’interrogativo in maniera chiara e senza fronzoli.
La disciplina dell’esame dei testimoni costituisce piena espressione della scelta, operata dal legislatore del 1988, per un processo di parti.
L’articolo 498 cpp fissa la regola principale per la quale l’escussione avviene mediante domande rivolte direttamente al testimone dal pubblico ministero e dai difensori, senza il filtro del giudice, eseguendo cadenze predeterminate.
L’esame incrociato si articola nei tre momenti dell’esame diretto, del contro-esame e del riesame.
È appena il caso di ricordare che l’opzione del legislatore in favore dell’esame incrociato, quale modalità tipica di escussione della fonte orale, sottratta, di regola, al monopolio del giudice, trova un richiamo sia nell’art. 6, par. 3, lett. d), C.E.D.U. e nell’art. 14, par. 3, lett. e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia nell’articolo 111 comma 3 e 4 della Costituzione.
L’articolo 506 comma 2 cpp (nel testo modificato dalla legge 479 del 1999) prevede il potere del Presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 cpp e alle parti private solo dopo l’esame e il contro-esame.
La puntualizzazione che le domande possano essere rivolte solo dopo l’esame e il contro-esame è stata considerata opportuna, posto che un intervento officioso del giudice con finalità chiarificatrice dei fatti oggetto del processo e in funzione surrogatoria rispetto alle parti, in tanto trova giustificazione in un processo tendenzialmente accusatorio, in quanto non sia stato possibile ottenere i necessari chiarimenti mediante le domande che hanno posto le parti.
Fatta la premessa, la cassazione rileva che le modalità di assunzione della testimonianza, condotta in prima battuta e in gran parte dal consigliere relatore, e il contenuto delle domande da questi rivolte alla persona offesa ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità, di talchè la motivazione fondata sulle dichiarazioni rese da costei – che rivestono, all’evidenza, un ruolo centrale nell’odierno procedimento appare radicalmente viziata sotto il profilo della tenuta logica della sentenza impugnata.
L’articolo 499 cpp come è esplicitamente indicato nella sua intestazione, detta le “regole per l’esame del testimone”, indica cioè i criteri cui il giudice deve attenersi nell’ammettere o vietare le domande delle parti. Il giudice, pertanto, deve vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (comma 2); vietare alla parte che ha addotto il teste o che ha un interesse comune con lo stesso di formulare le domande in modo da suggerirgli le risposte (comma 3); assicurare durante l’esame del teste la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (comma 6).
Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poichè gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa.
A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione (sez. III, n. 7373 del 18 gennaio 2012, B, Rv. 252134; sez. III, n. 25712 dell’11 maggio 2011, M., Rv. 250615: il caso concerneva, in particolare, l’esame del testimone minorenne, riguardo al quale, in motivazione, la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie.
Una breve disamina degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema si evincono dalla lettura della sentenza della cassazione sez. III, n. 45931 del 9 ottobre 2014, C., Rv. 260872.
È evidente, pertanto, che l’inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste rende la prova non genuina e poco attendibile.
Esempi di domande suggestive e nocive
Ecco degli esempi concreti di domande suggestive e nocive secondo la cassazione: “… le domande rivolte dal consigliere relatore alla testimone G.A. – come risulta dalla trascrizione dell’esame testimoniale allegata al ricorso – presentano entrambi gli aspetti di suggestività e di nocività, nel rispettivo senso sopra indicato.
Si tratta, invero, di domande assertive che indirizzano la teste verso una mera conferma di quanto l’interrogante va postulando.
Le domande entrano nel dettaglio, con palese manipolazione delle risposte date dalla giovane donna.
Di seguito si riportano le domande che il Collegio reputa tali da compromettere la genuinità delle risposte”.
Giudice consigliere “L’ha conosciuto, poi lui vi portava ogni tanto a scuola con la macchina…”.
La domanda è suggestiva perché serve a surrettiziamente suggerire alla testimone che l’episodio di cui si tratta è avvenuto in macchina.
Giudice consigliere: “E poi, da lì, ci sono stati determinati rapporti tra di voi”: la domanda, posta in forma assertiva – tale, cioè, da perdere il connotato interrogativo, attribuendo al suo contenuto un carattere di certezza – è nociva poiché palesemente manipolatoria rispetto al ricordo della testimone, cui fornisce falsi presupposti.
Giudice consigliere: “Il fatto materiale lo possiamo dare per pacifico”.
Si tratta, all’evidenza, di assunto nocivo perché dà per scontato il fatto oggetto della testimonianza, quello, cioè, che l’esame della persona offesa è proprio finalizzato a dimostrare.
Giudice consigliere: “Lei ricorda che aveva denunciato che ad un certo punto questa persona, un giorno eravate in macchina così, aveva preso la sua mano…e se l’era messa sulle sue parti intime”.
Questa è una domanda suggestiva, la quale contiene la risposta che si intende suggerire e in cui il giudice ripropone il fatto come assodato.
Domande ed asserzioni, queste, cui la G. risponde semplicemente annuendo.
Giudice consigliere: “Ecco, se lei ricorda questo episodio, ricorda anche se ha avuto una reazione, prima, durante o dopo che lui ha compiuto questo gesto?”.
La domanda è suggestiva perché tende a suggerire una risposta alla testimone, che risponde “No, della reazione non mi ricordo. So che me l’ha tenuta lì (la mano sui genitali dell’uomo) per un po’ … e poi lo ho cercato di levarla e dopo un po’ lui l’ha staccata”.
Il giudice continua chiedendole se avesse cercato di levarla subito la mano e, alla risposta negativa della donna, afferma interrogativamente. “...Quindi come se lei avesse accettato, in quel momento, questo gesto”.
La domanda è nociva perché volta a forzare la risposta della persona offesa la quale afferma “No, io ho provato a tirarmi indietro”.
Dopo che la testimone ha riferito che “guardava male” l’uomo, come per dirgli di finirla, il giudice consigliere le chiede, palesemente suggerendole la risposta confermativa:
“...e poi, ad un certo punto, quando lui le ha messo la mano sopra, lei gliel’ha presa per levarsela?”.
La risposta della ragazza è ancora una volta “Sì”.
Completato l’elenco delle domande suggestive e nocive la Suprema Corte chiosa sottolineando che “quanto appena rilevato riverbera i suoi effetti anche sul piano epistemico atteso che la prova, indicata dalla sentenza di annullamento, non ha fornito un sapere certo: la teste, infatti, si è limitata, per gran parte dell’esame, ad assecondare, nella maniera di cui si è detto, il giudice che la interrogava.
È, pertanto, condivisibile l’assunto del ricorrente laddove afferma che il descritto approccio, non garantendo la spontaneità delle risposte della persona offesa, ne pregiudica l’attendibilità”.
