
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 2851 depositata il 24 gennaio 2023 ha stabilito che in caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta e la stessa sia stata depositata ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli articoli 508, 511 e 501 Cpp, perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.
In tema di istruzione dibattimentale, allorché, su richiesta di parte o d’ufficio, sia disposta una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall’articolo 227 Cpp e non esclusa dall’articolo 508, comma 3, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente.
Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli articoli 508, comma 3, e 511, comma 3, Cpp, e in assenza di esso, la lettura non determina l’inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 182 e alle sanatorie di cui all’articolo 183 Cpp.
Nel caso esaminato la perizia risulta depositata in cancelleria in vista dell’esame dell’esperto in dibattimento, che tuttavia non avviene perché l’interessato è impedito e purtroppo decederà nel corso del giudizio di primo grado.
Il difensore di parte civile non presta il consenso all’acquisizione e all’utilizzazione della relazione scritta senza l’escussione ex articolo 501 Cpp. Il primo giudice emette sentenza di condanna: correttamente la motivazione non argomenta in forza della relazione. Il Tribunale, in veste di giudice del gravame, assolve invece l’imputato in base a un iter logico-giuridico che argomenta dalla relazione del perito, ritenuta utilizzabile ex articolo 512 Cpp.
La cassazione censura il secondo giudice, in quanto incorre nel vizio processuale dedotto dalla parte perché in sostanza acquisisce la relazione del perito senza il previo esame dell’esperto, peraltro in assenza di lettura o di specifica indicazione di utilizzabilità emergenti dai verbali di udienza.
Si configura una nullità di ordine generale a regime intermedio che risulta dedotta in modo tempestivo con il ricorso per cassazione.

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