La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2882 depositata il 24 gennaio 2023 ha stigmatizzato la decisione del Tribunale del riesame di Venezia allorché ha ritenuto che i verbali di arresto e di perquisizione facciano fede fino a querela di falso attribuendo, così, a tali atti di indagine il valore di prove legali con valore probatorio privilegiato rispetto alle indagini difensive.
Di conseguenza, secondo il collegio lagunare, non potrebbero essere valutati gli elementi di segno contrario al contenuto di tali verbali – le dichiarazioni dell’indagato e le indagini difensive – perché ritenuti cedevoli rispetto alle prove di fede privilegiata.
Decisione
La conferma della gravità indiziaria è avvenuta, da parte del Tribunale del riesame, sul presupposto che i verbali di arresto e di perquisizione «… fanno fede fino a querela di falso».
Si afferma testualmente nell’ordinanza impugnata che “In assenza di un parallelo procedimento incidentale, che non pare sia stato instaurato, per querela di falso, quanto rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria a carico dell’A. va ritenuto accettato e dunque indicativo di gravità indiziaria”.
La Suprema Corte sottolinea che l’esplicito richiamo all’apertura di un procedimento incidentale per querela di falso dimostra che il Tribunale del riesame ha fatto uso delle regole probatorie civilistiche ex artt. 2699 e 2700 cod. civ. ritenendo conseguentemente superfluo effettuare qualsiasi valutazione critica dei dati probatori.
La conferma dell’irrilevanza della querela di falso nel processo penale deriva dalla disciplina del codice di procedura penale del 1930: l’art. 158 di tale codice prevedeva nella prima parte che «il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza …».
La disciplina previgente prevedeva, altresì, l’istituto dell’«incidente di falso»; invece, l’art. 193 cod. proc. pen. preclude al giudice penale l’utilizzabilità delle regole probatorie civilistiche prevedendo che “Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza”.
Risulta, pertanto, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per cui i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. deriva dall’omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell’istituto dell’incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processual-civilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile- (Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839).
Commento
È pericolosa la china che si prenderebbe se decisioni come quella fortunatamente cassata dalla Corte Suprema attecchissero e si propagassero.
Perché equivarrebbe a dire – come in effetti è stato detto in passato a proposito di consulenze tecniche del PM che varrebbero più di quelle difensive – che principi essenziali della giustizia penale (parità delle armi, contraddittorio come metodo di accertamento della verità processuale, ripudio delle prove legali) sono diventati carta straccia, buoni solo per fare un po’ di accademia a costo zero e intanto sovvertire senza disturbo l’equilibrio partecipativo e valutativo che deve caratterizzare ogni fase e grado del procedimento al quale la difesa sia legittimata ad intervenire ed esercitare con pienezza il suo ministero.
La Cassazione si è opposta a questa deriva e c’è da esserne contenti.
La speranza è che lo faccia sempre così che non si debbano leggere nuovamente simili brutture.
