
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 3242 depositata il 25 gennaio 2023 ha ribadito che l’accompagnamento abituale e non occasionale con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sé una attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione, poiché, conformemente alla ratio della norma, comporta la creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall’intento speculativo dell’agente.
La Suprema Corte ha sottolineato che non rileva se l’accompagnamento in auto della donna sul luogo ove si prostituisce sia per amicizia o spirito di cortesia, qualsiasi condotta consapevole che agevoli la prostituzione è punibile.
Non integra, invece, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto si tratta di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta. (Cassazione sezione 3, numero 36392/2011 Rv 251232).

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