Difesa d’ufficio diligente e lesione dei diritti costituzionali e convenzionali dell’imputato (di Riccardo Radi)

La Camera Penale di Milano segnala gli effetti perversi della “erronea” dichiarazione di assenza nel nuovo sistema delineato dalla Riforma Cartabia.

Pubblichiamo una parte del comunicato che si allega all’articolo:

Apprendiamo con un qual certo sbigottimento di una recente ordinanza, adottata dal Tribunale di Milano, con cui è stata dichiarata l’assenza di un imputato difeso d’ufficio, dando rilievo, ai fini della conoscenza del procedimento da parte dell’interessato, alla circostanza che “la difesa ha depositato per conto dell’imputato tempestivamente” una lista testimoniale.

Alla prima udienza il difensore specificava di non aver avuto alcun contatto con l’assistito, la cui conoscenza del procedimento non poteva dirsi effettiva, dal momento
che il domicilio indicato in sede di verbale di identificazione era stato rilevato quale
inidoneo.

Nessuna successiva notifica, pertanto, era stata effettuata al diretto
interessato.
Si tratta di conclusioni che si pongono in netto conflitto con le garanzie dell’imputato in termini di giusto processo e diritto di difesa anche alla luce del “nuovo” regime dell’impugnazione stabilito dalla cosiddetta Riforma Cartabia.

Così ragionando, si creerebbe l’effetto perverso per cui l’attività diligentemente posta in essere dal difensore si risolverebbe paradossalmente a danno del proprio assistito, determinando la prosecuzione di un processo ai danni di un soggetto che ne rimane totalmente ignaro.

La Camera Penale si augura che tale ordinanza sia frutto di un fraintendimento e non della prassi del Tribunale di Milano.

Il Consiglio Direttivo