Attenuante particolare tenuità del danno: il pregiudizio cagionato deve essere “lievissimo” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2229/2023 ha ribadito che la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno per la sua applicazione necessità che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio e bisogna valutare gli effetti pregiudizievoli complessivi per la persona offesa.

La Suprema Corte ha sottolineato che per il riconoscimento dell’attenuante si deve valutare non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez. 5, n. 36790 del 22/6/2015, Rv. 264745; Sez. 4, n. 6635 del 19/172017, Rv. 269241).

Nel caso esaminato si è valorizzata, per negare il riconoscimento dell’attenuante, la circostanza che il danneggiato abbia proceduto “in proprio” alla riparazione, accettando di disporre del bene pur danneggiato non fa venir meno il pregiudizio di carattere patrimoniale, non lieve anche per il costo che notoriamente è attribuito alla sostituzione del bene con altro originale.

Al riguardo, infatti, è necessario evidenziare come ai fini della configurabilità della circostanza attenuante de qua non si deve aver riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; Sez. 4, n. 6635 del 19/172017, Rv. 269241).  (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615 – 01; conf. N. 6635 del 2017 Rv. 269241 – 01).