Affidamento ai servizi sociali: l’assenza di attività lavorativa non è ostativa alla concessione del beneficio ma l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima può giustificare il diniego (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 3069 depositata il 24 gennaio 2023 ha ricordato che ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute, mentre  il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto.

La Suprema Corte premette che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale si deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, verificando se gli elementi valutativi disponibili consentano di trarre un giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società.

Questo aspetto rappresenta l’obiettivo della misura alternativa, sicché lo svolgimento di un’attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l’accesso alla misura (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Rv. 244735), assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, ma non tale da rappresentare certamente una condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile per ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Rv. 186899).

La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che “ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva” (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602).

Nel caso esaminato, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere escluso che l’assenza di lavoro stabile derivasse da problemi di salute o di età, ha correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità di quanto riferito dal condannato in merito all’attività lavorativa da svolgere in parte all’estero, con ciò rendendo ulteriormente evanescente il contatto con l’ufficio esecuzione penale esterna che dovrebbe prendere in carico il condannato.

Il Tribunale di sorveglianza ha anche richiesto al condannato di rappresentare la disponibilità ad attivarsi per azioni riparatorie del danno alla persona offesa dal reato.

Orbene, la mancata effettiva e concreta disponibilità ad azioni riparatorie è stata valutata in senso sfavorevole al condannato, poiché ritenuta dimostrativa di scarsa propensione al reinserimento sociale.

Chiosa la Suprema Corte che “ai fini del diniego della concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto” (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226).