L’attendibilità della testimonianza della parte civile: criteri valutativi secondo la Cassazione (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 48002/2022 ha stabilito che in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione.

La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito ha correttamente seguito i principi dettati dall’esegesi di legittimità in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, conducendo una approfondita verifica della deposizione di L. C., alla stregua dei criteri di coerenza ed attendibilità intrinseca ed estrinseca delle informazioni rese, ed anche valutando l’esistenza di riscontri obiettivi a tali dichiarazioni, benché non strettamente necessari per l’utilizzabilità di detta deposizione.

Sul punto, è noto che “Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).