Semi di cannabis: la mera offerta in vendita è penalmente irrilevante (di Vincenzo Giglio)

Premessa

Una recente decisione della Suprema Corte, precisamente Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 590/2023 (udienza del 20 dicembre 2022), consente di fare il punto sulla latitudine applicativa dell’art. 82, DPR n. 309/1990.

Vicenda giudiziaria

La Corte territoriale, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado (che aveva accreditato l’esistenza del delitto di istigazione a delinquere previsto dall’art. 414 cod. pen.), ha riconosciuto la responsabilità dei due ricorrenti per il reato previsto dall’art. 82 del DPR n. 309/1990 (istigazione pubblica all’uso illecito di sostanze stupefacenti) per avere detenuto ed esposto per la vendita semi di cannabis ed altri oggetti atti alla coltivazione, alla consumazione ed al confezionamento della sostanza stupefacente.

Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso per cassazione.

Decisione della Corte di cassazione

Il punto d’avvio della riflessione è stato individuato nella sentenza Bargelli delle Sezioni unite penali e nel principio ivi affermato per il quale “la offerta in vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante, corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 T. U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti“(SU, sentenza n. 47604 del 18/10/2012, Rv. 253550).

Ciò premesso, il collegio di legittimità ha constatato che per il giudice d’appello l’unica istigazione addebitabile agli imputati era consistita nell’induzione “a porre in essere una coltivazione domestica, finalizzata al consumo personale e non certamente a commettere fatti di rilevanza penale. Si tratta pertanto, a pieno titolo di una istigazione al consumo, eventualmente previa autoproduzione della sostanza, ma non di istigazione a delinquere“.

In altri termini, la decisione impugnata mostrava di aderire al recente orientamento espresso anch’esso dalle Sezioni unite, per il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (SU, sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

Residua a questo punto il tema decisivo: se, con riguardo alla specifica condotta contestata, possa ravvisarsi una rilevanza penale residuale ex art. 82, DPR n. 309/1990.

I giudici di legittimità hanno dato una risposta negativa, valorizzando ancora i principi affermati nella decisione Bargelli.

In questa pronuncia si é infatti affermato che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l’effettiva destinazione dei semi.

Per di più, nel caso in esame l’offerta al pubblico degli opuscoli descrittivi delle tecniche di coltivazione si sovrapponeva perfettamente alla condizione espressamente individuata dalla pronunzia Bargelli circa l’irrilevanza penale della vendita di semi di piante dalle quali é ricavabile una sostanza drogante “corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse“.

Non può certo parlarsi di abrogazione per via giurisprudenziale della fattispecie criminosa di cui all’art. 82, DPR n. 309/1990, ma è comunque innegabile che l’area del rilievo penale presidiata da tale norma é stata rigorosamente circoscritta dalle Sezioni unite del 2012 tanto che, ad esempio, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, é necessario che la induzione sia posta in essere pubblicamente attraverso propalazioni ed esaltazioni della loro qualità prospettando benefici derivanti dal loro uso e convincimenti, anche subliminali, o, anche, attraverso

intimidazioni o minacce, così che diventa indispensabile l’idoneità dell’azione a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente il pericolo dell’uso illecito di tali prodotti; con la conseguenza che “non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta di coloro che, in qualità di soci ed amministratori di una società, offrano in vendita su un sito “internet” varie tipologie di semi di cannabis, qualora la pubblicità e la descrizione del prodotto da essi ricavabile concerna unicamente le caratteristiche di ogni tipo di seme, trattandosi di attività rientrante nella propaganda pubblicitaria, di per sé non idonea ad indurre i possibili destinatari all’uso di sostanze stupefacenti” (Sez. 4, sentenza n. 6972/2012, Rv. 251953).

Il collegio decidente ha ritenuto pertanto evidente che, attraverso l’enunciazione di tali principi, si é inteso operare una distinzione fra la pura e semplice offerta in vendita e l’istigazione propriamente detta ed ha concluso che la condotta contestata ai ricorrenti si colloca al di fuori dell’area di rilevanza penale.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.

Massima

La mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l’effettiva destinazione dei semi.