
Le modifiche al Codice Rosso in cantiere prevedono anche le intercettazioni per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’articolo 572 del codice penale, detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale) e per le fattispecie di pornografia minorile di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 600-ter del codice penale, finora esclusi.
Anticipiamo il contenuto della proposta di Legge ricordando che nella seduta di martedì 24 gennaio il Parlamento prenderà in esame l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (C. 640-A) e delle abbinate proposte di legge (C. 602–772).
Ecco tutte le modifiche proposte al codice di procedura penale, al codice penale, al codice civile e all’ordinamento penitenziario e in ambito scolastico e di formazione del personale di p.g.
La legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetta “codice rosso”, ha apportato una serie di miglioramenti al sistema di tutela delle donne, i cui effetti positivi sono già oggi sotto gli occhi di tutti.
Si è trattato di un lavoro molto complesso ma, fortunatamente, abbastanza veloce, che ha raccolto l’apporto e il contributo di gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento nonché delle istanze della società civile.
Si è trattato di modifiche che il nostro Paese attendeva da tempo e che hanno migliorato sensibilmente la vita delle donne, soprattutto di quelle più a rischio.
Con la proposta di legge numero 603 pubblicata il 21 gennaio 2023 i proponenti, raccogliendo le istanze che provengono da associazioni che tutelano le donne, dalle vittime, ma anche da avvocati, magistrati ed esperti del settore, intendono apportare alcuni correttivi alla riforma del 2019 e aggiungere nuovi tasselli al sistema, per renderlo ancora più efficiente e funzionale al contrasto della violenza di genere.
L’articolo 1 prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale.
Il comma 1 sostituisce la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 266, in materia di intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, in particolare consentendo l’uso delle intercettazioni anche per il reato di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale) e per le fattispecie di pornografia minorile di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 600-ter del codice penale e di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’articolo 572 del codice penale, finora esclusi.
Il comma 2 interviene sullo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’articolo 282-ter, introducendo l’ipotesi di applicabilità, in maniera analoga a quanto previsto dall’articolo 282-bis, per i reati cosiddetti «di genere», a prescindere dai limiti di pena previsti dall’articolo 280, compresa la possibilità di impiego di tale strumento non solo per i conviventi o per i congiunti, ma anche per coloro che sono legati da una semplice relazione sentimentale alla persona offesa.
Il comma 3 apporta delle modifiche all’articolo 292, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo quando la misura cautelare abbia a oggetto i reati di cui all’articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271, ossia i delitti di cui agli articoli 572, da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale.
Il comma 4 interviene sull’articolo 310, aggiungendo un periodo al comma 3, prevedendo che tale disposizione, la quale stabilisce che l’esecuzione della decisione con cui il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, non si applichi nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, del codice penale o per altro delitto, consumato o tentato, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l’incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
Il comma 5 interviene sull’articolo 316, introducendo il comma 1-ter, secondo il quale il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, anche su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 316, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento.
Il comma 6 apporta modifiche all’articolo 362.
In particolare, al comma 1-bis si introduce il dovere di provvedere all’ascolto diretto delle persone minori.
Inoltre, si sostituisce il comma 1-ter, incidendo sulla precedente struttura procedurale introdotta dalla legge n. 69 del 2019 che imponeva, per una lista di reati, il limite perentorio di tre giorni entro il quale il pubblico ministero aveva l’obbligo di sentire la persona offesa o che aveva presentato la denuncia.
Con questa modifica si amplia la lista di reati in maniera corposa e si prevede che il pubblico ministero debba sentire la persona offesa dal reato e la persona che ha presentato la denuncia entro tre giorni, a meno che non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela. Il comma 7 introduce, con il comma 1-bis dell’articolo 384, un nuovo strumento operativo a disposizione del pubblico ministero: il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.
Tale nuovo strumento può essere utilizzato anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Il comma 8, infine, apporta modifiche all’articolo 391, comma 5, estendendo il potere del giudice di disporre la misura cautelare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280, anche per uno dei delitti indicati nell’articolo 380, comma 2.
L’articolo 2 prevede, invece, modifiche al codice penale.
Il comma 1 introduce un nuovo comma all’articolo 56, rubricato «Delitto tentato», con il quale si stabilisce che nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili.
Il comma 2 apporta modifiche all’articolo 165, comma 5, aggiungendo un periodo con il quale si stabilisce che le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo della disposizione non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero medesimo.
Si stabilisce, inoltre, che nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell’articolo 133 e valutate le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può disporre in ogni momento l’autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la per- sona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato.
Il comma 3 interviene sull’articolo 570- bis, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», estendendo le tutele garantite ai figli nati all’interno del matrimonio anche ai figli nati fuori del matrimonio, in ossequio alla sentenza n. 189 del 18 luglio 2019 della Corte costituzionale.
I commi 4, 5 e 6 apportano delle modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, prevedendo che il termine «uomo» sia sostituito dal termine «persona».
Il comma 7 incide sull’articolo 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
In particolare, si prevede che le circostanze attenuanti non possano essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo 609-ter, primo comma, numeri 5) e 5-ter).
Al comma 8 si modifica l’articolo 609- septies, rubricato “Querela di parte”, in materia di reati di violenza sessuale (di cui agli articoli 609-bis e 609-ter), aumentando da un anno a due anni il termine per proporre querela.
L’articolo 3 prevede modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, e, in particolare, all’articolo 41-bis, introducendo la censura della corrispondenza anche per i soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, in modo da evitare, sin dall’origine, la perpetrazione delle condotte costitutive di tali delitti per corrispondenza, anche da parte di soggetti detenuti, nei confronti delle vittime.
L’articolo 4 tratta delle questioni di genere nell’istruzione primaria e secondaria.
In particolare, si prevede l’adozione di linee guida per introdurre nei programmi scolastici i temi dell’educazione alla legalità, del diritto all’integrità dell’identità personale e del contrasto della violenza di genere. Si prevede, inoltre, l’adozione di linee guida per la trattazione delle questioni di genere all’interno dei libri di testo scolastici.
Infine, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e d’intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, istituisca una commissione di studio al fine di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell’inserimento dello studio di questioni di genere all’interno delle classi di laurea.
L’articolo 5 interviene sull’articolo 5 della legge n. 69 del 2019, estendendo la formazione in materia di violenza di genere ivi prevista anche agli appartenenti alla polizia locale.
Inoltre, si prevede l’adozione di linee guida, con decreto del Ministro della salute, per la formazione degli operatori sociali e sanitari che, per le attività normalmente esercitate, possono trattare casi di violenza di genere o sui minori, attribuendo alle regioni l’obbligo di provvedere alla formazione continua di tali operatori.
L’articolo 6, intervenendo sull’articolo 342-bis del codice civile, amplia l’ambito soggettivo di applicazione dello strumento dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari estendendolo anche al coniuge legalmente separato o che è parte di un’unione civile nonché ad altro convivente o persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva.
L’articolo 7, infine, reca norme volte a limitare il diritto di accesso da parte di terzi alle informazioni anagrafiche, compresa la residenza, delle persone offese da alcuni reati cosiddetti «di genere» e dei loro prossimi congiunti, in particolare garantendo tale tutela sin dal momento in cui il pubblico ministero decide di avviare l’azione penale.

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