Prove e indizi: definizione e differenze secondo la Cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2237 depositata il 19 gennaio 2023 ha ricordato che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare.

Secondo la Suprema Corte, la differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l’inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020, Rv. 279408; Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, Rv. 259551).

Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231678), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall’operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272026).

Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605).

È presente, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria.

Quanto alla natura degli indizi, va ricordato che la circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l’esistenza di un fatto, essere certa.

Tale requisito, benché non espressamente indicato nell’art. 192 cod. proc. pen., è da ritenersi insito nel precetto legale, in quanto espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259138; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015 (dep. /2016) Rv. 266882): con la certezza dell’indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell’indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando – contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica – personali impressioni o immaginazioni del decidente.

Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la cd. “praesumptio de praesumpto” contrasta con la regola della certezza dell’indizio (Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020 Rv. 280195).

La cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere: – gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al “thema probandum”; – precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; – concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (per tali definizioni consolidate, cfr. tra le più recenti, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414).

La concordanza presuppone, ovviamente, una qualche molteplicità di indizi.

E tuttavia, il requisito della molteplicità e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti; mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2, n. 35827 del 12/7/2019, Rv. 276743; Sez. 5, n. 36152 del 30/4/2019, Rv. 277529).

Delineate le coordinate ermeneutiche la Suprema Corte chiosa ricordando che la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228-01), dovendosi ritenere superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all’una piuttosto che all’altra; invece, deve riconoscersi, tanto alle une quanto alle altre, una identica attitudine alla dimostrazione del fatto, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell’imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 32029 del 25/05/2022).

Si richiede, dunque, che la attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci).

La prova logica, tuttavia, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione promana non già da una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l’azione criminosa (in quanto tale), ma da un “raccordo logico” tra un fatto “secondario” e il “fatto da provare“.