Abusi edilizi: demolizione in zona sismica solo per l’inosservanza delle norme tecniche e non anche per le violazioni meramente formali (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza 2342 depositata il 20 gennaio 2023 ha ribadito che in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’articolo 98, comma terzo, del testo unico dell’edilizia, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per l’inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali: ne consegue che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra il fatto oggetto di contestazione, quello oggetto di condanna e l’ordine di demolizione, non essendo sufficiente, in caso di contestazione di (e di condanna per) violazioni meramente formali, l’incidentale accertamento di violazioni anche di natura sostanziale, mentre se tale accertamento non trova formale consacrazione in una contestazione suppletiva esso non può legittimare l’ordine di demolizione, nemmeno se il giudice ritenga che i lavori possano aver minato la stabilità dell’immobile.

La cassazione chiarisce che in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi dell’articolo 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche e non anche per le violazioni meramente formali. (Cassazione sezione 3 n. 6371 del 07.11.2013, Rv 258899-01) Peraltro, anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre l’ordine di demolizione consegue automaticamente alla condanna, dovendo pur sempre il giudice dar conto delle ragioni per le quali non ritenga di impartire le prescrizioni necessarie a rendere l’opera conforme alle norme stesse. (Cassazione sezione 3 n. 44948 del 07.10.2009, Rv 245212-01).