
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2251 depositata il 19 gennaio 2023 ha stabilito che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. Il principio è stato già confermato dalla cassazione Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, il punto, allora, è capire se e quando l’offeso sia stato concretamente in condizioni di replicare.
Pronunciandosi sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci (“Google Hangouts”), la cassazione ha chiarito che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso (come, appunto, nel caso di messaggistica istantanea con annesso servizio di video-chiamata e chiamate cd. VoIP -voce tramite protocollo Internet) vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria.
In difetto del requisito della contestualità va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi, se l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742 – 01: fattispecie in tema di “chat” vocale sulla piattaforma “Google Hangouts”); nel qual caso, si profila l’ipotesi della diffamazione.
In considerazione dei tanti, possibili contesti (legati o non al progresso tecnologico) in cui un’espressione offensiva può esternarsi, può dunque osservarsi – parafrasando una decisione della Suprema Corte (Sez. 5, n. 38099 del 29 maggio 2015, n.m.) – che “la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa”, a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo (virtuale o non), in grado di difendersi.

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