È onere dell’avvocato esibire, in ogni fase del procedimento, a richiesta del giudice, l’attestazione della sua qualità di difensore.
Il principio è stato stabilito dalla cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2243 depositata il 19 gennaio 2023.
La Suprema Corte ha rilevato che agli atti del procedimento in esame non è presente la nomina dell’avv. B. conferita dall’imputato il 18 giugno 2019 ed asseritamente depositata il giorno successivo nella cancelleria del Tribunale dallo stesso difensore contestualmente al deposito della lista testimoniale.
In proposito va allora ricordato anzitutto che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., il che esclude la stessa prospettabilità di nomine basate su facta concludentia (Sez. 3, Sentenza n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 281878; Sez. 1, Sentenza n. 18244 del 02/04/2019, Rv. 275470).
Da questo presupposto la cassazione ritiene priva di fondamento l’obiezione del ricorrente per cui l’accettazione da parte della cancelleria del giudice del deposito di atti provenienti da colui che si è dichiarato difensore di fiducia dell’imputato varrebbe a “sanare” la mancanza dell’atto formale di nomina, tanto più che tale accettazione non richiede la preventiva verifica della qualifica del depositante.
La Suprema Corte ricorda che la disposizione di cui all’art. 27 disp. att. c.p.p. ha valenza generale, talché in ogni fase o stato del procedimento il giudice può richiedere al difensore di documentare la sua qualità qualora la stessa non risulti dagli atti.
Ed a tal fine la disposizione dell’art. 27 disp. att. cpp prevede espressamente alla lett. b) l’onere per il difensore di esibire la copia della nomina recante l’attestazione dell’avvenuto deposito, qualora la stessa nomina non sia stata fatta con dichiarazione orale all’autorità procedente.
Pertanto, conclude la cassazione era specifico onere del difensore quello di accertare al momento del deposito l’apposizione del timbro di ricezione da parte della cancelleria sull’atto di nomina e non solo su altro atto eventualmente consegnato contestualmente e, soprattutto, quello di farsi rilasciare copia dell’atto di nomina completo della certificazione di deposito.
Onere che il difensore dell’imputato non ha in alcun modo dimostrato di aver assolto avendo riprodotto nel corpo del ricorso solo una copia informale della nomina del 18 dicembre 2019, priva di qualsiasi attestazione.
Chiosa la corte che il difensore non può incolpare la cancelleria di non aver inserito la nomina nel fascicolo processuale, poiché non sussiste alcuna prova – se si eccettuano le mere asserzioni dello stesso difensore, ovviamente insufficienti per le ragioni già illustrate – che la stessa sia stata effettivamente depositata, nemmeno come allegato alla lista testimoniale, la quale, per come sottolineato dalla Corte territoriale e risultante dalla copia riprodotta nel ricorso, non menziona alcun allegato.
In definitiva del tutto ritualmente il Tribunale ha escluso la lista testimoniale in quanto depositata da soggetto a quel momento non legittimato a presentarla e per le medesime ragioni non ha preso in considerazione l’istanza di rinvio dell’udienza del 7 dicembre 2019 (Sez. 1, Sentenza n. 54079 del 14/06/2017, Rv. 271547).
