Prescrizione e dichiarazione di sospensione: le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2257 depositata il 19 gennaio 2023 ha ribadito che in caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione.

La Suprema Corte ha evidenziato che risulta dagli atti che il rinvio del dibattimento venne disposto non soltanto per impedimento del difensore dell’imputato ma anche in vista della mancata presenza dei testimoni citati.

L’orientamento della Corte di Cassazione sul punto è che: “poiché le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione”, in caso di “concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad “esigenze di acquisizione della prova” […], la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione” (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835 – 01).

Principio analogo si riscontra nella fattispecie in cui il rinvio era stato disposto per impedimento dell’imputato e per assenza di un testimone Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Rv. 245823-01.

Pertanto, i 60 giorni di sospensione del termine prescrizionale calcolati dalla Corte d’appello in riferimento all’impedimento del difensore in occasione dell’udienza del 22 aprile 2022 sono stati erroneamente computati. Incontestati essendo i restanti periodi di sospensione, il reato risulta prescritto non già in data 3 giugno 2022, bensì in data 6 maggio 2022 e, dunque, precedentemente all’impugnata sentenza.