Imprese a partecipazione mafiosa: gli oneri dimostrativi richiesti ai fini della confisca (Vincenzo Giglio)

Vicenda

La sezione misure di prevenzione sottopone GU alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e dispone la confisca di numerosi beni di proprietà sua e della moglie, quest’ultima rivestendo la qualifica di terza interessata.

La Corte d’appello conferma il decreto di primo grado.

Sia GU che sua moglie EZ ricorrono per cassazione.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è assegnato alla quinta sezione penale che lo definisce con la sentenza n. 47388/2022 (udienza del 24 ottobre 2022).

Il collegio ritiene infondati e quindi rigetta tutti i motivi attinenti alla misura preventiva personale.

Considera per contro fondati i motivi attinenti alla confisca, dedotti nell’interesse di entrambi i ricorrenti.

Il focus del post è proprio su questa parte della decisione commentata.

I ricorrenti hanno lamentato l’indebita dilatazione della misura preventiva patrimoniale che è stata estesa a beni intestati a terzi ed acquistati in un’epoca antecedente alla manifestazione delle pericolosità sociale di GU così come a ulteriori beni per i quali era stata smentita l’interposizione fittizia.

Si riporta qui di seguito, in termini letterali, il percorso motivazionale seguito al riguardo.

Lo si dividerà per paragrafi, così da consentirne una più agevole lettura.

… La pericolosità sociale è, insieme, presupposto applicativo e criterio di delimitazione temporale della confisca di prevenzione (Sezioni unite Spinelli)

Secondo l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca può attingere – per quanto interessa nel caso di specie – i beni che costituiscano «frutto di attività illecite»: dizione invero più ampia rispetto alle tradizionali categorie del “prezzo, prodotto, profitto”, ma che indubbiamente segnala la necessità di un legame di derivazione causale tra l’attività illegale e l’acquisizione del bene o la formazione della provvista per essa impiegata.

In tale cornice, va qui sottolineato come, nella interpretazione di questa Corte, si ascrivono a siffatta categoria i beni derivanti da un’attività imprenditoriale che, pur non giovandosi direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, tragga dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi nel relativo svolgimento, giacché, in tal caso, l’impresa funge da strumento per il perseguimento dei fini delittuosi dell’associazione mafiosa, operando al contempo nell’interesse del sodalizio.

Al fine di apportare un correttivo a siffatto criterio di derivazione, di tipo causale, che, se applicato in modo assoluto ed acritico, condurrebbe ad un’indiscriminata estensione delle misure ablative, le Sezioni Unite di questa Corte, con la “sentenza Spinelli” (n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262605), hanno affermato come la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, sia anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. “pericolosità qualificata”, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato“.

…Confisca possibile anche per i beni acquisiti dopo la cessazione delle condotte pericolose, purché derivati causalmente dagli acquisti fatti nel periodo della pericolosità (aggiornamento giurisprudenziale successivo alla decisione Spinelli)

La più recente giurisprudenza di legittimità, in coerenza con lo scopo ultimo del sistema delle misure di prevenzione reali, che è quello di eliminare dal circuito dell’economia legale le ricchezze comunque di matrice illecita, ha ulteriormente precisato l’enunciato delle Sezioni unite: è opinione ormai condivisa, infatti, che, nei confronti dell’indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, la confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, laddove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377, seguita da Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Rv. 277909; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278328; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280667; Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Rv. 281990).

Il dato cronologico svolge, dunque, una funzione eminentemente selettiva, ma, a meno che le risultanze probatorie non siano tali da consentire di fissare con precisione un inizio e/o una fine dell’esperienza criminale dell’interessato, non se ne può pretendere un’applicazione rigida, tanto più nel caso delle relazioni di natura mafiosa, che, «come ordinariamente accade» (per usare le parole della “sentenza Spinelli”) involgono l’intero percorso esistenziale del proposto o, per lo meno, quella parte preponderante e pluridecennale di esso durante la quale egli ha accumulato praticamente la totalità delle sue ricchezze“.

…Imprese a partecipazione mafiosa: necessità di accertamento di un eventuale inquinamento del ciclo aziendale e della sua delimitazione temporale

In sintonia con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché costante, quanto meno in tempi più recenti, nell’affermare che, per le imprese definite “a partecipazione mafiosa”, nelle quali il titolare non è un prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, sia necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili, se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Rv. 278884; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225, in motivazione). Tuttavia, laddove la vita dell’impresa sia stata fin dall’inizio condotta con mezzi illeciti, nel senso che il consolidamento e l’espansione dell’attività imprenditoriale siano stati agevolati da un’organizzazione criminale, tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale ne risultano contaminati, divenendo essi stessi parti dell’impresa mafiosa e, come tali, soggetti a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito della quote versate dai diversi soci (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438)“.

…Applicazione delle coordinate interpretative al caso concreto

Nel quadro così delineato, assume rilievo, allora, verificare i beni acquistati da GU ricadenti nell’arco temporale della pericolosità, scissa in due diverse declinazioni temporali, del medesimo e quando abbiano avuto inizio gli intrecci d’affari tra il medesimo ed il clan per la cui partecipazione lo stesso ha riportato condanna.

[…] l’orizzonte temporale della pericolosità del proposto è stato delimitato dal settembre 1991 al 2001, nei termini di cui all’art. 1 lett. b) e, per il periodo successivo, ex art. 4 lett. a) d. lgs. 159 del 2001.

Nel confermare integralmente il decreto di primo grado, avente ad oggetto l’intero compendio indicato al § 1. del Ritenuto in fatto, la Corte d’appello non ha in alcun punto verificato se i singoli beni oggetto di ablazione si riferissero ai diversi segmenti temporali connotati da diverso profilo di pericolosità, né ha specificato se le plurime operazioni societarie, ricostruite nel decreto, presentassero una qualche aderenza al contesto mafioso.

[…] In conclusione, non risulta specificato se acquisti originariamente leciti e se cessioni in ambito familiare da danti causa di cui non si paventa il coinvolgimento in attività illecite si siano giovati dell’ausilio e della protezione dell’associazione mafiosa o, comunque, in che misura risorse lecite abbiano finito per confondersi con il patrimonio di matrice illecita e per disperdersi in esso; in che misura l’esclusione di rapporti derivati fittizi incida sull’origine illecita della provvista impiegata per l’acquisizione; quale sia la specifica correlazione temporale tra le risorse effettivamente disponibili e reputate inadeguate e gli impieghi in ragione al loro valore.

Siffatti profili di criticità impongono la loro soluzione, al fine di precisare fino a che punto la misura ablativa possa legittimamente estendersi a tutti i cespiti in disamina.

E tanto a maggior ragione poiché, in tema di impresa mafiosa, questa Corte si è già espressa, concludendo per la legittimità della confisca del compendio aziendale e delle quote sociali, anche quando sia provato che il valore dei medesimi si sia formato, in via prevalente, e non necessariamente esclusiva, nel periodo di tempo correlato all’accertata pericolosità sociale qualificata del proposto, derivante dall’appartenenza del medesimo ad un sodalizio mafioso, che gli abbia consentito l’acquisto, a nulla rilevando la risalente costituzione di società ad un periodo antecedente a quello dell’accertata pericolosità: in una tale situazione, infatti, il complesso aziendale è intrinsecamente connotato di mafiosità, poiché il proposto ha tratto vantaggio per le sue imprese e società dalle aderenze che aveva con esponenti dei sodalizi mafiosi (Sez. 5, n. 8019 del 09/12/2020, dep. 2021, non mass.; Sez. 5, n. 19280 del 5/2/2019, Rv. 276247).

La confisca di prevenzione di un complesso aziendale, infatti, non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l’apporto di componenti lecite, riferibili alla capacità ed all’iniziativa imprenditoriale, da quello imputabile a mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività economica siano stati agevolati dall’organizzazione criminale (così, in motivazione, Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, cit.; Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462)“.

Massima

Per le imprese definite “a partecipazione mafiosa”, nelle quali il titolare non è un prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, è necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili, se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto.

Commento

La decisione qui commentata è apprezzabile per la sua natura oppositiva a derive massimaliste il cui effetto è la confisca indiscriminata di compendi patrimoniali senza i necessari distinguo per ciascun bene e per le modalità e le fonti del suo acquisto.

Benché il percorso dimostrativo richiesto si rivolga in primo luogo all’autorità proponente, è comunque indubbio che la difesa sia tenuta a partecipare attivamente e intensamente alla formazione degli elementi conoscitivi da sottoporre al giudice della prevenzione.

Occorrono dunque conoscenze specialistiche e saperi (primo tra tutti quello aziendalistico) che vanno ben oltre lo stretto ambito penalistico e preventivo.