Riconoscimento attenuante e modulazione della diminuzione di pena (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1959 depositata il 18 gennaio 2023 ha stabilito che  pur riconoscendo la possibilità del giudice di modulare l’entità della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante, non di meno tale statuizione necessita di specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni che impediscono di applicare tale diminuzione nella massima estensione prevista dalla legge in riferimento alla ratio che sottende la norma di favore ed alla valutazione complessiva della pena che si ritiene debba essere irrogata.

La Suprema Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza appare effettivamente affetta da manifesta illogicità nella parte in cui respinge le doglianze difensive sulla ridotta entità della diminuzione di pena applicata in riferimento alla riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., facendo leva sulle incertezze dimostrate dalla persona offesa all’atto della presentazione della querela sul complessivo ammontare del danno subito.

La cassazione ha ribadito che ai fini del riconoscimento della citata attenuante la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022 Rv. 282424).

Ma nel caso esaminato i giudici del merito, dopo aver riconosciuto la sussistenza della predetta attenuante, ne hanno limitato l’impatto sulla dosimetria della pena in ragione di argomentazioni che invero finiscono per metterne in discussione la sua stessa sussistenza, avendo in definitiva affermato che il danno prodotto sarebbe superiore a quello risarcito, il che escluderebbe l’integralità del risarcimento.

Carente è altresì l’argomentazione posta a sostegno della decisione censurata.

Infatti, che all’atto della proposizione della querela la persona offesa non fosse in grado di quantificare con esattezza il danno patrimoniale subito, non significa automaticamente che al momento di concludere con l’imputato la transazione satisfattiva tale incertezza ancora permanesse, tanto più che la stessa si era già vista restituire i beni sottratti e dunque era perfettamente in grado di valutare cosa gli fosse stato sottratto ed il suo valore.

Ferma restando, dunque, la possibilità del giudice di modulare l’entità della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante, non di meno tale statuizione necessita di specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni che impediscono di applicare tale diminuzione nella massima estensione prevista dalla legge in riferimento alla ratio che sottende la norma di favore ed alla valutazione complessiva della pena che si ritiene debba essere irrogata.

A puro titolo esemplificativo e con specifico riguardo all’attenuante di cui si tratta, il giudice potrebbe ritenere non meritevole l’imputato di usufruire della diminuzione nella sua massima estensione in ragione del contenuto sacrificio richiestogli per risarcire la vittima, considerando dunque non particolarmente significativo il contenuto emendativo della scelta operata, ma non certo, come ricordato, per la ritenuta non integralità del risarcimento, motivazione che giustifica, invece, il diniego dell’attenuante in questione.