L’imputato detenuto ha il diritto di sedersi libero a fianco del proprio difensore? (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 46207/2021 ha esaminato la questione se aver impedito all’imputato di sedersi libero a fianco del proprio difensore nel corso del suo processo determini una nullità del giudizio.

Nel caso esaminato la difesa lamentava la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell’art. 474 cod. proc. pen. e lesione del diritto di difesa.

Fatto

La difesa aveva chiesto alla Corte di assise di Siracusa che fosse consentito all’imputato di sedersi a fianco del proprio avvocato, ma la Corte, sentito il responsabile della traduzione dell’imputato, aveva ritenuto che, stante la notevole presenza di pubblico, l’incolumità dell’imputato potesse essere garantita solo con il posizionamento nell’area delimitata da vetri.

La difesa aveva quindi chiesto procedersi a porte chiuse, istanza che veniva respinta.

Decisione

Proposta l’eccezione di nullità del dibattimento il secondo giudice l’ha respinta, rilevando che la regola secondo la quale l’imputato assiste all’udienza libero sedendosi a fianco del proprio difensore, dettata dalle norme di cui agli artt. 474 cod. proc. pen. e 146 disp. att. cod. proc. pen., era derogabile, per espressa statuizione delle medesime norme, in presenza di esigenze di cautela e di necessità di evitare il pericolo di fuga o di violenze, situazione effettivamente sussistente a fronte della presenza numerosa di pubblico.

La Suprema Corte ha premesso che innanzitutto, si deve rilevare che nelle questioni di diritto non rileva l’adeguatezza o meno della relativa motivazione, bensì la legittimità della decisione assunta.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della decisione afferente eccezioni processuali si risolve nella denuncia della violazione delle norme processuali.

Il codice processuale stabilisce la regola della pubblicità del dibattimento, derogabile, ai sensi dell’art. 472 cod. proc. pen., solo in presenza di particolari ragioni di buon costume, pubblica igiene, sicurezza delle parti processuali.

La Corte di assise, dovendo contemperare l’esigenza dell’imputato di partecipare all’udienza sedendo vicino al proprio difensore e la pubblicità dell’udienza, modalità funzionale ad assicurare l’equità del processo, ha ritenuto di disporre, sentita l’autorità responsabile della incolumità dell’imputato, in alcune udienze il posizionamento nell’area protetta e, in altre, vicino al difensore. Si deve aggiungere che l’eventuale violazione, nella disciplina dell’udienza, delle norme processuali menzionate non è sanzionata, fatta eccezione per la norma che dispone la pubblicità dell’udienza, a pena di nullità, nemmeno con riguardo al parametro di cui all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

Infatti, con la disposizione relativa alla posizione dell’imputato nell’aula dibattimentale – nella specie, nella zona protetta e non a fianco del suo difensore – non si va a incidere sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato, al quale è comunque consentito di partecipare all’udienza e di comunicare con il proprio difensore.