Il fine di profitto dinanzi alle Sezioni Unite (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con l’ordinanza numero 693/2023 (allegata in calce al post) ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto”.

La Corte ha rilevato un contrasto tra un primo orientamento di legittimità che stabilisce: “la nozione di profitto risulta svincolata dalla natura economica del fine dell’agente: il profitto avuto di mira può, quindi, consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, e soddisfare un bisogno di tipo psichico, rispondendo alle più svariate finalità di dispetto, ritorsione, vendetta, rappresaglia, emulazione”.

Al contrario un secondo orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità: “più recente, al contrario di quello sin qui esaminato, inquadra in senso restrittivo la nozione di profitto, nel senso di attribuire rilievo unicamente al perseguimento di una utilità di tipo patrimoniale”.

La parola adesso alle Sezioni Unite.