Una recente decisione di legittimità – precisamente Cass. pen., sez. 1^, sentenza n. 49707/2022, udienza del 7 dicembre 2022 – ha sottolineato un principio tanto importante quanto ovvio: gli atti di difesa devono esser scritti in modo da rendere comprensibile il loro contenuto e il fine al quale tendono.
La vicenda è semplice.
Il difensore di AS ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto responsabile l’interessato della commissione di taluni reati.
Per quanto qui interessa, in uno dei motivi di ricorso vengono dedotte erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di prova decisiva e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché in un’udienza del giudizio d’appello l’imputato, detenuto per altra causa, non era stato tradotto, e quindi non aveva potuto partecipare all’udienza, nonostante la difesa avesse fatto richiesta sul punto.
Il collegio ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Ha osservato che il giudizio si è svolto con rito abbreviato, ed il ricorrente era detenuto per altra causa e che nella relativa udienza camerale la partecipazione dell’imputato non è necessaria sicché, quando un imputato detenuto per altra causa intende partecipare, deve farne richiesta esplicita.
In mancanza di questa, il giudice non è tenuto né a disporre la traduzione né a rinviare l’udienza.
Nel caso in esame, il difensore ha dichiarato di aver chiesto la partecipazione dell’imputato mediante istanza alla Corte d’appello il cui è testo, documentato in atti, era, però, il seguente: “richiesta di trattazione in forma orale, garantendo traduzione e partecipazione dell’imputato“.
Il collegio ha ritenuto che una comunicazione di questo tipo, benché chiara nella parte in cui chiede la trattazione in forma orale, non lo è più nella parte in cui si riferisce all’imputato, ed è pertanto insufficiente ad essere considerata una istanza di partecipazione dell’imputato all’udienza.
Da essa, infatti, non è semplice comprendere cosa esattamente abbia comunicato, o chiesto, il difensore.
Di certo – hanno osservato i giudici di legittimità – se si voleva dichiarare che l’imputato intendeva partecipare all’udienza lo si poteva fare in un modo molto più chiaro, trattandosi di un concetto piuttosto semplice da comunicare.
È seguito il monito: gli atti difensivi devono essere redatti in un modo che renda chiaramente identificabile cosa viene dedotto e la mancanza di agevole comprensione dell’atto difensivo va a detrimento, e non a beneficio, di chi lo ha redatto.
Massima
Gli atti difensivi devono essere redatti in un modo che rendano chiaramente identificabile cosa viene dedotto; la mancanza di agevole comprensione dell’atto difensivo va a detrimento, e non a beneficio, di chi lo ha redatto (La Corte ha rigettato il motivo di ricorso attraverso il quale il difensore eccepiva la omessa citazione per il giudizio di appello dell’imputato detenuto per altra causa, condannato in primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, rispetto al quale il difensore riferiva di aver chiesto la partecipazione mediante istanza alla Corte d’appello il cui è testo, giudicato involuto e poco intellegibile, era il seguente: “richiesta di trattazione in forma orale, garantendo traduzione e partecipazione dell’imputato“.
Commento
L’espressione usata dal difensore nella richiesta rivolta alla Corte d’appello non brilla certo per chiarezza ma non è neanche così oscura da impedirne la decifrazione.
La Corte avrebbe ben potuto disporre la traduzione dell’appellante e il giudizio si sarebbe svolto in modo più rispettoso delle garanzie partecipative di chi lo subisce.
Le cose tuttavia sono andate diversamente e anche la Suprema Corte, pur potendosi determinare diversamente, ha fatto prevalere il rigore formale sull’interesse sostanziale.
È bene allora che i difensori ne tengano conto e, redigendo gli atti del loro ministero, non lascino spazio ad alcun dubbio sul loro contenuto.
Altrimenti, come si è premurato di chiarire il collegio decidente, c’è un prezzo da pagare ed è tutto a carico dell’imputato.
