
La vicenda processuale esaminata dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 1924 depositata il 18 gennaio 2023 riguarda l’errata comunicazione dell’udienza di convalida dell’arresto e la conseguente nullità del giudizio direttissimo.
Fatto
La questione attiene alla notifica all’avv. A.G., difensore di fiducia degli imputati, dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata il 17 dicembre 2020;
la comunicazione, si argomenta, fu compiuta a mezzo posta elettronica certificata, la stessa mattina del 17 dicembre, alle ore 8,30, e nell’avviso si informava che l’udienza sarebbe stata celebrata la mattina “seguente” alle ore 9, laddove invece l’esatto riferimento sarebbe stato alla mattina “odierna”.
Si aggiunge che l’udienza fu celebrata alle ore 13.50 del 17 dicembre e che i carabinieri provarono ad avvertire il difensore.
La Corte avrebbe rigettato il motivo a lei devoluto sul presupposto che:
a) nel caso di specie non si sarebbe realizzata una nullità assoluta, in quanto l’erronea indicazione della data non avrebbe prodotto una incertezza in ordine al quando l’udienza di convalida sarebbe stata celebrata;
b) la mancata impugnazione “dell’udienza di convalida” precluderebbe la rilevabilità nel successivo giudizio direttissimo – e del conseguente giudizio abbreviato – della nullità riguardante la costituzione delle parti;
c) l’eventuale invalidità verificatasi nel corso della udienza di convalida avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso avverso l’ordinanza di convalida.
Sostengono gli imputati invece che il principio richiamato dai Giudici di merito non potrebbe precludere di rilevare una nullità assoluta come quella in questione che, nel cado di specie, non involgerebbe solo la fase della convalida ma anche quella successiva in cui fu trattato e definito il processo.
Decisione
Le Sezioni Unite hanno spiegato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Si è precisato, da una parte, che, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta“, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, dall’altra, che nell’ipotesi di nullità assoluta prefigurata dall’art. 179 cod. proc. pen., derivante dall’ “assenza” del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non è prospettabile solo nell’ipotesi di “radicale e oggettiva assenza del ministero difensivo dovuto», ma si riferisce «alla situazione dell’avvocato che dovrebbe essere presente e non lo è e, quindi, del difensore già nominato, la cui mancata partecipazione è ascrivibile all’omissione dell’avviso a lui dovuto” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Nell’ambito della medesima prospettiva ermeneutica si è inoltre ribadito che il dato testuale (“suo difensore“) contenuto nell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. evoca, senza possibilità di equivoci, la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la difesa tecnica all’interessato “a prescindere che si tratti di nomina fiduciaria o di designazione officiosa», sicché la nullità cui la norma ascrive il carattere di assolutezza resta integrata dalla «partecipazione all’espletamento dell’atto di un difensore diverso da quello di fiducia o di ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge”, e, conseguentemente, sia stato illegittimamente sostituito dal difensore immediatamente reperibile, poiché tutte le ipotesi di sostituzione disciplinate dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. presuppongono la regolarità dell’avviso (Sez. 6, n. 29693 del 29/09/2020, rv. 279722)
Dunque una nullità assoluta, che, diversamente dagli assunti della Corte di appello, non invalidò solo l’udienza di convalida ma anche il contestuale giudizio direttissimo, e quindi il processo, atteso che l’imputato fu assistito da un difensore diverso da quello da lui nominato e non avvisato (Sez. 3, n. 46714 dell’11/10/2012, Rv. 253873; Sez. 5, n. 1760 del 13/12/2004, Rv. 231291).
Una nullità che inficiò non solo l’udienza di convalida, ma anche il giudizio celebratosi nella stessa giornata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2020 con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente presso il Tribunale di Roma.

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