
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 1601 depositata il 17 gennaio 2023 ha esaminato la questione dei tempi e modi della richiesta di messa alla prova nell’ambito di un giudizio direttissimo, definito in abbreviato, con imputazione iniziale impeditiva della richiesta ex articolo 464-bis cpp.
Fatto
L’esame del verbale dell’udienza relativa al giudizio di primo grado, iniziato con rito direttissimo, dimostra che, al momento del primigenio rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento per la messa alla prova dell’imputato, il Tribunale non aveva proceduto alla riqualificazione della condotta in termini di fatto di lieve entità ed anzi proprio sulla base dell’originaria qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 aveva respinto la richiesta, salvo poi, poco dopo, ritenere la sussistenza della meno grave figura di reato cui al comma 5 della stessa previsione normativa.
Ne consegue che la domanda avanzata dal difensore, munito di procura speciale, doveva ritenersi tempestiva proprio alla luce della successiva diversa qualificazione in iure della condotta illecita, errando, pertanto, la Corte territoriale nel ritenerne inammissibile la riproposizione con l’atto di gravame
Decisione
Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima, infatti, l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l’inesatta contestazione del reato non preclude l’accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Rv. 281162), dal che si desume l’ovvio corollario che risulta del tutto tempestiva la richiesta operata sulla base dell’originaria qualificazione giuridica, di cui si lamenti l’erroneità, formalmente ostativa alla relativa formulazione.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è, infatti, immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237)
Non ha, dunque, rilievo, nell’ambito della complessiva revisione del giudizio di primo grado rimessa al giudice di appello, la formula impiegata per contestare il merito dell’ordinanza di rigetto, sicché la Corte territoriale non incontrava alcun ostacolo di ordine formale o temporale per riconsiderare la richiesta difensiva in rapporto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, del tutto compatibile, invece, con la presentazione dell’istanza.

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