
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 1933 depositata il 18 gennaio 2023 ha stabilito che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto la madre separata che ostacola il diritto di visita del padre ai figli minori, regolato dal provvedimento di omologa della separazione consensuale laddove manca di verificare il dolo sotteso alla condotta riscontrata, vista la refrattarietà della prevenuta rispetto alla possibilità di trovare soluzioni accomodanti nell’interesse comune destinate a dare puntuale esecuzione al provvedimento giudiziale non osservato, non potendo trascurarsi che può trascurarsi che il pregiudizio arrecato dalla condotta dell’imputata non può essere ricostruito unicamente guardando alla posizione della parte danneggiata dall’inosservanza della statuizione pretermessa, atteso che la norma violata è diretta a garantire non solo l’immediato interesse del privato alla puntuale esecuzione del provvedimento ma anche, se non primariamente, il valore offerto dall’effettività della tutela giurisdizionale.
Pertanto, non è applicabile la particolare tenuità del fatto basata sulla inconferente circostanza dello stato di incensuratezza della donna che continua dolosamente a non rispettare il provvedimento del tribunale che stabilisce le visite paterne, in quanto è rilevante il pregiudizio patito dall’uomo e l’abitualità della condotta della donna che si sostanzia nella mancata collaborazione con i servizi sociali.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d’appello ed ha disposto l’annullamento della sentenza di secondo grado che ha dichiarato la donna non punibile ex articolo 131 bis Cp.
La cassazione osserva che la madre mostra la ferma intenzione di ostacolare il diritto del padre a vedere i minori, previsto peraltro in sede di separazione consensuale: visite e incontri con i figli, fra l’altro, risultano modulati in modo flessibile, in quanto rimessi anche agli accordi fra i genitori.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.