
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1400 depositata il 16 gennaio 2023 ha ribadito che è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’ art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564),
La Suprema Corte sottolinea che quando l’imputato con l’atto di impugnazione contesti la responsabilità, gli effetti di essa devono intendersi estesi alle statuizioni civili senza necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l’impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili dipendenti dalla condanna (Sez. 4, n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Rv. 269618; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, Rv. 266059).
Nel caso esaminato con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Z.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano, che, riconosciutolo responsabile dei delitti di lesioni personali e di minaccia nei confronti di P.S. l’aveva condannato al pagamento della multa e al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile.
Il Tribunale ha motivato la decisione assunta interpretando in maniera strettamente letterale il disposto dell’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, che espressamente condiziona la proposizione, da parte dell’imputato, dell’atto di appello avverso la sentenza di condanna del giudice di pace, che disponga unicamente una pena pecuniaria, all’ impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, di modo che, a tanto non avendo ottemperato l’appellante — non potendosi desumere dal complessivo tenore dell’atto neppure l’implicita volontà di impugnare il capo relativo alle statuizioni civili – la sua impugnativa doveva ritenersi inammissibile.
Tali argomentazioni sono errate come espressamente sottolineato dalla cassazione.

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