
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1343 depositata il 16 gennaio 2023 ha stabilito che al fine di determinare la durata della malattia, non ha di per sè rilevanza la circostanza che la persona offesa abbia ripreso l’attività lavorativa, dovendosi invece far riferimento alla data della guarigione clinica, dal momento che la lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia
La Suprema Corte premette che in merito alla durata della malattia diagnosticata in relazione alle lesioni refertate alla p.o., dal momento che, con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, essendosi attenuti alle regole della pratica medica, come risultante dalla certificazione medica in atti, i giudici di merito hanno riscontrato che la durata delle lesioni subite dalla p.o. è superiore a 40 giorni (Sez. 4, n. 12035 del 4 21/10/1982, Rv. 156699).
Invero, al fine di determinare la durata della malattia, non ha di per sè rilevanza la circostanza che la persona offesa abbia ripreso l’attività lavorativa, dovendosi invece far riferimento alla data della guarigione clinica, dal momento che la lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia (Sez. 5 n. 4014 del 27/10/2015 (dep. 2016) Rv. 267556).
Infatti, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen., il concetto di “attività lavorativa ordinaria” non coincide necessariamente con quello di “capacità di attendere alle proprie occupazioni”, con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell’ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria (Sez. 5 – , n. 11727 del 16/01/2020 Rv. 279043 – 01, in fattispecie in cui la cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto l’aggravante all’esito di una consulenza tecnica che aveva indicato la durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni, nonostante l’INPS avesse attestato un’incapacità lavorativa per soli 30 giorni).

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.