Nozione di pena illegale ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento: i chiarimenti delle Sezioni unite penali (di Vincenzo Giglio)

Con l’ordinanza n. 9523/2022 (udienza del 17 febbraio 2022), la quinta sezione penale della Suprema Corte ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. ponendo loro il seguente quesito:

«se configuri “pena illegale”, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall’art. 69, comma terzo, cod. pen.».

Le Sezioni unite, pronunciandosi con la sentenza n. 877/2023 (udienza del 14 luglio 2022), allegata in calce al post, hanno così risposto:

«la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge».