La messa alla prova è stata estesa anche ai procedimenti pendenti in primo e secondo grado per i reati prima esclusi dalla possibilità di richiedere la messa alla prova.
Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 150/2022, le disposizioni degli articoli 1 e 32 del medesimo decreto estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
La detta specifica disciplina deve essere raccordata con quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, norma che ha introdotto nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 99-bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto è entrato in vigore il 30/12/2022.
Quindi nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, c.p.p., l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ora quindi il 30 dicembre 2022.
Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi al 30 dicembre 2022) non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, c.p.p.
Art. 90. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
La disposizione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l’estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464 – bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
